E’ possibile concedere la fruizione delle 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio nel caso in cui il lavoratore intenda frequentare due singoli corsi universitari e sostenere i relativi esami, senza formalmente iscriversi al corso di laurea?
Come interpretate l arisposta dell'ARAN?
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/7243-permessi-diritto-allo-studio/5762-ral1663orientamenti-applicativi
E’ possibile concedere la fruizione delle 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio nel caso in cui il lavoratore intenda frequentare due singoli corsi universitari e sostenere i relativi esami, senza formalmente iscriversi al corso di laurea?
Come interpretate l arisposta dell'ARAN?
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/7243-permessi-diritto-allo-studio/5762-ral1663orientamenti-applicativi
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Secondo me non è possibile concederlo anche perchè "FORMALMENTE" l'interessato non avrebbe titolo ad accedere a tali corsi in mancanza di valida iscrizione.
Se è vero che i "filtri" di accesso alle aule universitarie non sono da caserma, formalmente SOLO GLI ISCRITTI possono fruire dei servizi universitari, ivi compresa la partecipazione alle lezioni (anche aperte).
E' comunque possibile iscriversi a singoli corsi:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-singoli-insegnamenti
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77567.htm
Concordo con il Dr. Chiarelli
Comunque giova rappresentare, se non vi siano motivi giuridicamente rilevanti per discostarsi da alcuni orientamenti applicativi ormai consolidatisi nella prassi, che l’art.15, comma 2 del CCNL del 14/09/2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio “… sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestazioni professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…..”.
Il fatto che il corso sia eseguito da casa, in videoconferenza, non osta alla concessione del permesso, purchè siano rispettate tutte le altre condizioni espressamente richieste dalla clausola contrattuale. ( cfr. ARAN 900-15D5).
Giova, altresì, evidenziare che i suddetti permessi, ovviamente, vengono forniti solo per la partecipazione a corsi che si sono tenuti durante l’orario di lavoro, infatti “…..se l’orario della lezione si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il lavoratore non ha diritto al permesso per il diritto allo studio…” . ( cfr. ARAN 900-15D6).
Buongiorno. Lavoro come educatrice professionale in una clinica privata. Devo frequentare un corso universitario relativo all'insegnamento un giorno a settimana. Ho chiesto la possibilità di usufruire dei permessi studio e mi hanno concesso solo le ferie nei giorni in cui dovrò assentarmi perchè mi hanno spiegato non inerenti alla professione che sto svolgendo e non finalizzato al beneficio dell'azienda. E' possibile?
riferimento id:21556
Buongiorno. Lavoro come educatrice professionale in una clinica privata. Devo frequentare un corso universitario relativo all'insegnamento un giorno a settimana. Ho chiesto la possibilità di usufruire dei permessi studio e mi hanno concesso solo le ferie nei giorni in cui dovrò assentarmi perchè mi hanno spiegato non inerenti alla professione che sto svolgendo e non finalizzato al beneficio dell'azienda. E' possibile?
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Lo Statuto dei Lavoratori prevede che i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, possano usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali.
Possono fruire dei permessi studio tutti i lavoratori studenti iscritti e che frequentano regolari corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
L’ammontare dei permessi studio viene stabilita dai singoli contratti collettivi nazionali, ma è ormai prassi abbastanza consolidata quella di concedere 150 ore di permesso in un determinato periodo di tempo, di solito un triennio.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi; questo vuol dire che sarà ammissibile la concessione dei permessi studio finalizzati a seguire un corso universitario, ma non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame.
Sono inoltre previsti dei permessi giornalieri per sostenere i singoli esami.
QUANTO ALLA PERTINENZA con l'attività lavorativa, nel PUBBLICO IMPIEGO esiste una risoluzione ARAN che esclude categoricamente la sindacabilità del percorso di studio:
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/permessi/7243-permessi-diritto-allo-studio/6846-ral1792orientamenti-applicativi
RITENGO che tale soluzione valga anche nel privato, proprio per la finalità di crescita culturale dell'istituto.