Ciao,
è ancora valido quanto stabilito dalla 1293/1957 circa i requisiti che devono essere posseduti dal titolare di una tabaccheria?
In particolare questa prevede il divieto per chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
Avrei necessità di sapere che il p. n. 2 relativo alla cittandinanza sia sempre in vigore.....
grazie
Rammenta che le disposizioni che ha citato concernono l’art. 6 della legge 1293/1957 e riguardano i “magazzini di vendita” , cosa diversa dalle rivendite
Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge 1293/1957, limitatamente agli articoli 1, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7; 2; [u][b]6[/b][/u]; 7; 9; da 12 a 16; 17, comma 1; 18; 19 e da 21 a 37.
[i]6. Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita.
Non può gestire un magazzino chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee (19);
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa[/i]