Salve! mi trovo per la prima volta a dover adottare un provvedimento interdittivo a seguito di un'agibilità autocertificata presentata dall'amministratore della snc, in un momento in cui la società era già in liquidazione e pertanto tutti i poteri per compiere le operazioni aziendali, ritenute utili e necessarie in fase di liquidazione è il liquidatore. La domanda è: il termine dei 60 giorni, è riferito all'adozione dell'atto, o, in considerazione che l'atto deve essere preceduto da comunicaizone di avvio del procedimento, è sufficiente che la comunicazioe di avvio procedimento per l'interdizione/prescrizione, sia all'interno di tali termini?
riferimento id:21544
Salve! mi trovo per la prima volta a dover adottare un provvedimento interdittivo a seguito di un'agibilità autocertificata presentata dall'amministratore della snc, in un momento in cui la società era già in liquidazione e pertanto tutti i poteri per compiere le operazioni aziendali, ritenute utili e necessarie in fase di liquidazione è il liquidatore. La domanda è: il termine dei 60 giorni, è riferito all'adozione dell'atto, o, in considerazione che l'atto deve essere preceduto da comunicaizone di avvio del procedimento, è sufficiente che la comunicazioe di avvio procedimento per l'interdizione/prescrizione, sia all'interno di tali termini?
[/quote]
Ciao,
a mio avviso gli scenari che si prospettano sono 2:
1) se si accerta che il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione è PRIVO della capacità di agire allora la dichiarazione è IRRICEVIBILE. Per la dichiarazione di irricevibilità non si procede con avvio del procedimento nè, formalmente, vi sono limiti temporali (se non quelli che la giurisprudenza individua per non far maturare un legittimo affidamento). Secondo me puoi dichiararla anche adesso pur essendo decorsi 60 giorni in quanto la verifica della legittimazione attiva comporta una certa ricerca (visura camerale, analisi della normativa civilistica ecc...)
2) nel caso in cui invece il soggetto abbia capacità di agire la scia è valida e regolare.
LIQUIDAZIONE
La liquidazione è disciplinata dal codice civile il quale prevede:
Art. 2274 - Avvenuto lo scioglimento della società,i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione
Del resto per il 2279 I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni
Pertanto l'avvio della procedura di liquidazione (a differenza che nel fallimento) NON PRIVA di capacità di agire l'amministratore della società. Pertanto a mio avviso il socio amministratore HA TITOLO a presentare una pratica di agibilità, da intendersi sicuramente come affare urgente, essendo un adempimento obbligatorio per legge alla conclusione dei lavori edili.
Concordo con Simone. L'atto interdittivo lo vedo più per questioni di merito relative alle dichiarazioni rese.
In ogni caso, nei 60 giorni occorre compiere le verifiche, per cui anche avviando il procedimento entro i 60 giorni sei nei termini.