Data: 2014-09-18 22:29:33

mancato pagamento rate ordinanza ingiunzione l 689/81

Salve,
Innanzitutto i miei complimenti per la creazione di questo sito, piccola barca in mezzo al mare tempestoso di internet.
A seguito di sanzione amministrativa non pagata, è stata emessa ordinanza di ingiunzione.
Il legale rappresentante dell'azienda, ha chiesto la rateizzazione della sanzione, che ricorrendone i presupposti, gli è stata concessa.
Ho rifatto il calcolo, rateizzando l'importo della sanzione e aggiungendo gli interessi legali,  così come previsto dal regolamento, per un totale di 16 rate.
Fatto stà che dopo 4 mesi l'azienda ha smesso di pagare le rate.
Cosa devo fare? Una nuova ordinanza di ingiunzione, annullando la rateizzazione precedentemente concessa, e  detraendo dall'importo originariamente dovuto le quattro rate che ha già pagato ?
E gli interessi, calcolati per tutto il periodo di rateizzazione precedentemente ingiunto li devo ricalcolare?
Saluti e Grazie
Vince

riferimento id:21543

Data: 2014-09-19 16:26:22

Re:mancato pagamento rate ordinanza ingiunzione l 689/81


Salve,
Innanzitutto i miei complimenti per la creazione di questo sito, piccola barca in mezzo al mare tempestoso di internet.
A seguito di sanzione amministrativa non pagata, è stata emessa ordinanza di ingiunzione.
Il legale rappresentante dell'azienda, ha chiesto la rateizzazione della sanzione, che ricorrendone i presupposti, gli è stata concessa.
Ho rifatto il calcolo, rateizzando l'importo della sanzione e aggiungendo gli interessi legali,  così come previsto dal regolamento, per un totale di 16 rate.
Fatto stà che dopo 4 mesi l'azienda ha smesso di pagare le rate.
Cosa devo fare? Una nuova ordinanza di ingiunzione, annullando la rateizzazione precedentemente concessa, e  detraendo dall'importo originariamente dovuto le quattro rate che ha già pagato ?
E gli interessi, calcolati per tutto il periodo di rateizzazione precedentemente ingiunto li devo ricalcolare?
Saluti e Grazie
Vince
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Ciao,
grazie per i complimenti .... cerchiamo di fare il massimo per socializzare le problematiche interpretative della normativa italiana (che ci dà tanto materiale su cui lavorare).

Nel merito.
La RATEIZZAZIONE è una facoltà che l'interessato può richiedere qualora si trovi in condizioni economiche disagiate e l'amministrazione ritenga, in base ad una valutazione di merito, che ne sussistano i presupposti).
Quindi per concederla occorre fare un "minimo di istruttoria", per evitare insolvenza ed un danno erariale.
A mio avviso il sistema della L. 689/1981 è incompatibile con l'applicazione degli INTERESSI LEGALI sulle sanzioni (almeno fintanto che non si determini una insolvenza e non si attivino le procedure di recupero coattivo del credito). La L. 689/1981 NON prevede alcuna applicazione degli interessi legali.
A questo proposito segnalo che [color=red]la Regione Toscana, con nota interpretativa del 2.03.2001 Prot. 102/5958/3.32 avente ad oggetto la LR 81/2000, precisa che all’art.13 della citata legge “non è stato previsto il pagamento degli interessi sulle somme dilazionate in quanto la sanzione pecuniaria non si esaurisce in un mero obbligo di pagare una somma di denaro, ma rappresenta una punizione per la commissione di un illecito. Per la sua natura afflittiva l’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria va assimilato all’obbligo di pagare le pene di natura penale per le quali è consentita la rateizzazione, ma esclusa espressamente l’applicazione di interessi (art. 181 att. c.p.p.). D’altra parte la maggiorazione prevista dall’art.27 L.689/81 assorbe qualunque altro credito per il ritardato pagamento e, per espressa disposizione legislativa, essa non si applica in caso di rateizzazione. Ne consegue che le considerazioni circa il danno economico che l’amministrazione subisce per la lunghezza dei tempi di adempimento debbono risolversi esclusivamente in motivi di valutazione prudenziale per l’autorità che si accinge a disporre la rateizzazione” [/color]
Ovviamente se hai un regolamento interno che li prevede li devi applicare ma DEVI anche suggerire all'Ente di annullare il regolamento illegittimo (per il futuro), meglio prima di adottare l'atto che ti indico.

A questo punto ti indico le DUE SOLUZIONI nel tuo caso:
Per aiutare la comprensione faccio un esempio:
Sanzione complessiva: 1600 euro
Rate: 16
Interessi legali: 20 euro/mese

1) se ritieni NON applicabili gli interessi e riesci ad annullare il regolamento chiederai all'interessato "SOLTANTO" la differenza fra l'entità della sanzione dovuta - le somme già versate a titolo di sanzione e interessi (in quanto non applicabili queste somme vanno a decurtare l'entità della sanzione complessiva).
In questo caso l'interessato ha pagato 400 euro (sanzione) + 80 euro (interessi).
Totale residuo: 1600-480=1120 euro da pagare entro 30 giorni. Se non paga allora iniziano a decorrere su questa somma gli interessi legali

2) se ritieni applicabili gli interessi allora dovrai disporre il pagamento della somma complessiva - l'entità delle rate pagate (al netto degli interessi).
In questo caso l'interessato ha pagato 400 euro (sanzione) + 80 euro (interessi).
Totale residuo: 1600-400=1200 euro da pagare entro 30 giorni. Se non paga allora iniziano a decorrere su questa somma gli interessi legali

L'atto con il quale disponi il pagamento della somma residua NON è una ordinanza ingiunzione (che hai già fatto) ma un provvedimento dirigenziale innominato (chiamalo come vuoi, determina, intimazione ecc...)

riferimento id:21543
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