Data: 2014-09-18 12:00:46

Decorrenza dei termini procedimenti

Il nostro Ente per il SUAP è in delega alla CCIAA. Spesso si verificano dei problemi sulle date di invio delle pratiche:
Nel caso in cui il numero di pratica Suap composto da codice fiscale, data e ora  segna ad es. la data del 01.08.2014 mentre la pratica viene acquisita sul portale il 27.08.2014 e in tale data viene rilasciata ricevuta e segnalata al Comune che provvede al Protocollo il 28.08.2014.Come si contano i giorni per la decorrenza dei termini?
In un altro caso la pratica per un errore  del portale non mi è arrivata affatto.Ci siamo accorti dell'errore dopo un mese quando mi ha contattato ilo commercialista dell'utente. In quel caso ha fatto rinviare la pratica per via posta elettronica certificata direttamente al Suap compreso le ricevute dell'utente,dopo aver inutilmente cercato di risolvere con il portale per riacquisire la pratica. Ed ora non so come comportarmi per i controlli. Chiedo un vostro parere.

riferimento id:21538

Data: 2014-09-18 17:53:41

Re:Decorrenza dei termini procedimenti


Il nostro Ente per il SUAP è in delega alla CCIAA. Spesso si verificano dei problemi sulle date di invio delle pratiche:
Nel caso in cui il numero di pratica Suap composto da codice fiscale, data e ora  segna ad es. la data del 01.08.2014 mentre la pratica viene acquisita sul portale il 27.08.2014 e in tale data viene rilasciata ricevuta e segnalata al Comune che provvede al Protocollo il 28.08.2014.Come si contano i giorni per la decorrenza dei termini?
In un altro caso la pratica per un errore  del portale non mi è arrivata affatto.Ci siamo accorti dell'errore dopo un mese quando mi ha contattato ilo commercialista dell'utente. In quel caso ha fatto rinviare la pratica per via posta elettronica certificata direttamente al Suap compreso le ricevute dell'utente,dopo aver inutilmente cercato di risolvere con il portale per riacquisire la pratica. Ed ora non so come comportarmi per i controlli. Chiedo un vostro parere.
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Purtroppo il DPR 160/2010 ha introdotto una disciplina PEGGIORATIVA del meccanismo della SCIA (dove gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'Ente).
Il DPR 160/2010, a condizione che il sistema sia conforme alle direttive (e nel vostro caso lo do per scontato) dispone "[color=red]la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e) ed f), del decreto-legge[/color]"

Inoltre:
[color=red]Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia
automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in  via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui all'articolo 12, commi 5 e 6.[/color]

PERO' l'allegato tecnico dispone

[color=red]La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
regolamento e' emessa in modalita' automatica dal Portale o dal  sito
istituzionale del SUAP tramite  Web  Browser,  previa  autenticazione
informatica e secondo le modalita' previste  dal  CAD,  ovvero  dalla
casella PEC del SUAP, ed e' firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento o dal responsabile del SUAP.[/color]

INOLTRE:

[color=red]Nelle more del rilascio automatico  di  una  ricevuta  di  protocollo
sottoscritta dal responsabile del procedimento,  da  inviare  tramite
PEC, si riterra' valida, ai fini  della  decorrenza  dei  termini  ai
sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.[/color]

**********************************

SINTESI:
1) la scia decorre dalla data di ricevuta della PEC (quella dell'interessato) o di acquisizione al sistema A PRESCINDERE dalla data di protocollazione o inoltro al Comune (nel tuo esempio dal 1/8/2014) in quanto non sembra previsto il rilascio automatico della ricevuta
2) le date di inoltro da CCIAA al Comune rilevano solo ai fini della responsabilità (civile, amministrativa e contabile)
3) quindi anche se si richiede all'interessato di REINOLTRARE la pratica va bene tenendo conto che essa va intesa come "copia" dell'originaria pratica (cura di farti dichiarare che la documentazione è conforme a quella depositata sul portale).




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