Data: 2014-09-17 11:09:10

casa vacanze in forma non imprenditoriale nella regione sicilia

Salve, potreste darmi informazioni utili riguardanti l'avvio di una casa vacanze in forma non imprenditoriale nella regione sicilia?
In base alle mie ricerche negli uffici comunali e provinciali della mia regione c'è confusione in merito. Posso pubblicizzare su siti tipo booking.com , airbnb ecc?
Grazie

riferimento id:21518

Data: 2014-09-17 20:54:52

Re: casa vacanze in forma non imprenditoriale nella regione sicilia


Salve, potreste darmi informazioni utili riguardanti l'avvio di una casa vacanze in forma non imprenditoriale nella regione sicilia?
In base alle mie ricerche negli uffici comunali e provinciali della mia regione c'è confusione in merito. Posso pubblicizzare su siti tipo booking.com , airbnb ecc?
Grazie
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Il quadro normativo siciliano è abbastanza articolato


Sicilia

L.R. 6-4-1996 n. 27
Norme per il turismo.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 aprile 1996, n. 17.
Art. 3
Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva (3).

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

(3)  Per disposizioni integrative del presente articolo, si veda l'art. 11, L.R. 20 agosto 1996, n. 38. L'attività di turismo rurale è stata inserita dall'art. 30, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 tra le attività ricettive di cui al presente articolo (per la definizione di turismo rurale vedi il comma 2 dello stesso articolo; vedi, inoltre, il comma 6 del medesimo articolo in merito alla vigilanza periodica delle strutture ricettive). L'attività di bed and breakfst è stata anch'essa inserita dall'art. 41, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2 fra le attività ricettive disciplinate dal presente articolo. Vedi, anche, il Dec.Ass. 11 settembre 1997, recante "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27". Per i requisiti per la suddetta classifica, per il quinquiennio 2002-2006, vedi quanto previsto dal Dec.Ass. 11 giugno 2001, n. 908/VI/TUR, integrato con Dec.Ass. 6 maggio 2002. Con Dec.Ass. 29 novembre 2001, sono stati approvati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, di cui al presente articolo, per il quinquennio 2002-2006. Vedi, anche, il Dec.Ass. 6 giugno 2002, il Dec.Ass. 29 marzo 2004 e il Dec.Ass. 6 dicembre 2006.


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L.R. 26-3-2002 n. 2
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2002, n. 14.
Art. 41
Bed and breakfast.

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".


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La normativa va coordinata con quella nazionale, la L. 135/2001 poi abrogata, quindi rinata dopo la dichiarazione di incostituzionalità del Codice del Turismo


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Approfondimenti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105/LEX_2003.PDF

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