Salve,
desidero avere il testo di riferimento della legge che consente in un locale, di far coesistere un'attività in un terzo della superficie e comunque entro 30 mq.
In particolare l'idea che avrei è di uno studio tecnico posto sul fondo del locale e per la maggioranza della superficie, e di un negozio nel terzo della superficie e situato all'ingresso dell'immobile. Le due attività, separate da una porta chiudibile, possono coesistere? Le due attività non hanno una correlazione stretta come potrebbe essere il laboratorio di pasticceria sul retro e il negozio della stessa pasticceria sul davanti.
Daniele
Salve,
desidero avere il testo di riferimento della legge che consente in un locale, di far coesistere un'attività in un terzo della superficie e comunque entro 30 mq.
In particolare l'idea che avrei è di uno studio tecnico posto sul fondo del locale e per la maggioranza della superficie, e di un negozio nel terzo della superficie e situato all'ingresso dell'immobile. Le due attività, separate da una porta chiudibile, possono coesistere? Le due attività non hanno una correlazione stretta come potrebbe essere il laboratorio di pasticceria sul retro e il negozio della stessa pasticceria sul davanti.
Daniele
[/quote]
Dalla lettura delle norme riportate di seguito:
1) più attività possono coesistere sotto lo stesso tento tranne le professioni regolamentate (medici ecc...)
2) per la Toscana si può usare meno di 30 mq senza porsi il problema del mutamento di destinazione d'uso
[color=red]D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
[/color]Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
[color=red]Art. 35 Attività multidisciplinari
[/color]
In vigore dal 8 maggio 2010
1. [color=red] I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti[/color]:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
*******************
Toscana
[color=red]L.R. 3-1-2005 n. 1
[/color]Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.
Art. 59
Mutamenti della destinazione d'uso.
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
[color=red]2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
[/color]
3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 58, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.
Attività di estetista (condivisione di locale) Parere 10 febbraio 2016
[img]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/LogoMise.png[/img]
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