Data: 2014-09-17 11:50:25

Trasporto di cortesia

La possibilità indicata dal Ministero dei Trasporti per i titolari di strutture ricettive di immatricolare autovetture ad uso proprio per il trasporto gratuito dei propri clienti (trasporto di cortesia) dalla struttura alla stazione, aeroporto, porto, ecc. può essere estesa anche anche ai titolari di esercizi di somministrazione o di vendita al dettaglio che intendono prelevare i clienti dai luoghi di arrivo o di soggiorno verso le proprie attività e riportarli indietro ?
In caso affermativo:
- l'autovettura deve essere identificabile, cioè riportare la pubblicità dell'attività ?
- l'autista deve risultare dipendente della ditta e possedere anche altri titoli (es. CAP, CQC ...) ?
- è necessario rispettare un determinato perimetro territoriale, come ad esempio il territorio comunale in cui ha sede l'attività ?

Grazie.

riferimento id:21508

Data: 2014-09-17 20:25:32

Re:Trasporto di cortesia


La possibilità indicata dal Ministero dei Trasporti per i titolari di strutture ricettive di immatricolare autovetture ad uso proprio per il trasporto gratuito dei propri clienti (trasporto di cortesia) dalla struttura alla stazione, aeroporto, porto, ecc. può essere estesa anche anche ai titolari di esercizi di somministrazione o di vendita al dettaglio che intendono prelevare i clienti dai luoghi di arrivo o di soggiorno verso le proprie attività e riportarli indietro ?
In caso affermativo:
- l'autovettura deve essere identificabile, cioè riportare la pubblicità dell'attività ?
- l'autista deve risultare dipendente della ditta e possedere anche altri titoli (es. CAP, CQC ...) ?
- è necessario rispettare un determinato perimetro territoriale, come ad esempio il territorio comunale in cui ha sede l'attività ?

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riferimento id:21508

Data: 2014-09-17 21:26:04

Re:Trasporto di cortesia

A parere mio, anche in questo caso, si sfugge dall’applicazione della legge n. 21/92 se il trasporto è un [i]quid[/i] eventuale che si inserisce in un rapporto di servizio che si verificherebbe anche senza quel [i]quid[/i].
Per tornare all’albergo, il trasporto consentito è un trasporto di cortesia che non ha autonomia contrattuale e quindi non può prevedere la corresponsione di un prezzo.

Nel tuo caso, se le condizioni descritte sussistono, non vedo perché un esercizio di somministrazione non possa andare a prendere, per cortesia, un cliente. Naturalmente non tutti la penseranno così ma è pur vero che non è rilevabile un’offerta pubblica di trasporto aperta alla generalità delle persone né un compenso diretto verso l’autista che effettua il servizio. Per ragionevolezza l’autista dovrebbe essere un lavoratore in forze all’esercizio di somministrazione e l’auto immatricolata ad uso proprio e intestata all’azienda.

http://www.federalberghicatania.it/allegati/164.doc

Per affinare ancora di più i concetti ritengo che il trasporto di cortesia, per essere tale non debba essere garantito dal prestatore altrimenti si crea un rapporto negoziale, ancorché gratuito, che potrebbe creare la fattispecie del trasporto conto terzi.

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