Data: 2014-09-17 10:43:03

distributori carburanti

buongiorno,
in gennaio 2013 avevo inserito un topic:
per i requisiti urbanistici necessari per l'ubicazione di un nuovo impianto distribuzione di carburanti  possiamo fare riferimento all'art. 59 della L.R. 28/2005 oppure ci sono altre modifiche successive da tenere in considerazione?
La norma è quella.
Gli impianti sono COMPATIBILI OVUNQUE (tranne nei centri storici) ed il Comune può stabilire NON LE AREE la i criteri ed i requisiti (ragionevoli e proporzionati) per la localizzazione.
e se invece fosse lo spostamento di un impianto già esistente?
Non cambia. Anche per il trasferimento valgono detti criteri e requisiti se approvati

pertanto nel caso in cui negli strumenti urbanistici non fossero stati individuati i criteri, requisiti ecc. come disposto dall'art. 59 comma 2 può essere sempre fatta la modifica  per individuarli e/o adeguarli?
Se mancano detti criteri valgono le sole NORME GENERALI (requisiti urbanistici ed edilizi, norme sulla sicurezza, vincoli sovraordinati ecc....).
Ovviamente il Comune può in ogni momento approvare o variare i citati criteri, eventualmente attivando una specifica procedura di variante.


E' CAMBIATO QUALCOSA NEL FRATTEMPO? quindi in zona artigianale e i zona agricola è possibile installare un distributore...

grazie

riferimento id:21507

Data: 2014-09-17 20:23:45

Re:distributori carburanti


buongiorno,
in gennaio 2013 avevo inserito un topic:
per i requisiti urbanistici necessari per l'ubicazione di un nuovo impianto distribuzione di carburanti  possiamo fare riferimento all'art. 59 della L.R. 28/2005 oppure ci sono altre modifiche successive da tenere in considerazione?
La norma è quella.
Gli impianti sono COMPATIBILI OVUNQUE (tranne nei centri storici) ed il Comune può stabilire NON LE AREE la i criteri ed i requisiti (ragionevoli e proporzionati) per la localizzazione.
e se invece fosse lo spostamento di un impianto già esistente?
Non cambia. Anche per il trasferimento valgono detti criteri e requisiti se approvati

pertanto nel caso in cui negli strumenti urbanistici non fossero stati individuati i criteri, requisiti ecc. come disposto dall'art. 59 comma 2 può essere sempre fatta la modifica  per individuarli e/o adeguarli?
Se mancano detti criteri valgono le sole NORME GENERALI (requisiti urbanistici ed edilizi, norme sulla sicurezza, vincoli sovraordinati ecc....).
Ovviamente il Comune può in ogni momento approvare o variare i citati criteri, eventualmente attivando una specifica procedura di variante.


E' CAMBIATO QUALCOSA NEL FRATTEMPO? quindi in zona artigianale e i zona agricola è possibile installare un distributore...

grazie
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CONFERMO che il quadro normativo non è cambiato. Compatibilità ovunque salvo le situazioni di incompatibilità assoluta e relativa ed i vincoli sovraordinati (sismico, idrogeologico ecc...)

riferimento id:21507
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