Con questa sentenza il TAR ritiene legittima la revoca dell'autorizzazione all'installazione di una INSEGNA DI ESERCIZIO contenente la dizione "Medicina Estetica Solarium" limitatamente alla parte che utilizza la parola MEDICINA.
Sintesi: Un estetista NON può utilizzare la parola MEDICINA per pubblicizzare la propria attività.
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T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 08.09.2014 n. 838
N. 00838/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2007, proposto da:
Lenotti Antonella, quale legale rappresentante della società Mavilean s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Vandelli, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Baldini, con studio in Bologna, Bologna, viale Carducci n. 17;
contro
Comune di Modena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Villani, Barbara Beltrami e Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso quest’ultima, con studio in Bologna, via Larga n. 22/2;
per l'annullamento
del provvedimento in data 12/3/2007, con il quale il Comune di Modena ha revocato d'ufficio l’autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari in precedenza rilasciata all’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, la legale rappresentante di una società operante nel settore dei servizi estetici per la persona chiede l’annullamento del provvedimento in data 12/3/2007, con il quale il Comune di Modena ha parzialmente revocato d'ufficio l’autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari in precedenza rilasciata alla società. Le insegne pubblicitarie luminose precedentemente autorizzate dal Comune indicavano l’esercizio della ricorrente quale “Medicina Estetica Solarium”, mentre il provvedimento di revoca riguarda unicamente la parola “Medicina”, in quanto l’attività medica indicata nelle suddette insegne non risulta autorizzata dal Comune in riferimento all’esercizio della ricorrente.
La società ritiene illegittimo detto provvedimento per un unico articolato motivo rilevante violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.
Il comune di Modena, costituitosi in giudizio, ritiene infondato il ricorso e ne chiede, conseguentemente, la reiezione.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2014 la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
[color=red]Il Collegio osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento, stante che, nella specie, la parziale revoca dell’autorizzazione pubblicitaria (nella parte in cui indicava un’attività: quella medica - mai autorizzata dall’amministrazione comunale v. provv. impugnato doc. n. 1 della ricorrente), assume i connotati del provvedimento dovuto, stante che, appunto, solo il rilascio di una specifica autorizzazione a tale delicata attività ai sensi della L.R. Emilia – Romagna n. 34 del 1998 consente all’impresa interessata di pubblicizzarne l’esercizio. Ciò premesso, è evidente che la fattispecie in esame rientri a pieno titolo tra i casi in cui il provvedimento adottato dalla P.A. è legittimo ex art. 21 octies L. n. 241 del 1990, poiché esso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, anche se l’interessato avesse potuto partecipare al relativo procedimento perché destinatario dell’avviso ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 (v. ex multis: T.A.R. Campania –Na- sez. VI, 6/2/2014 n. 791; T.A.R. Sardegna, sez. II, 27/11/2013 n. 758).[/color]
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Modena, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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