La Polizia Locale ha sanzionato un soggetto per il seguente motivo: "in qualità di proprietario dell'immobile sopra individuato gestiva (o ne consentiva la gestione) l'attività di Casa per Vacanze.....senza titolo abilitativo". Aggiungendo anche che: "la violazione è accertata a seguito di pubblicità su siti internet." Questo soggetto ha fatto ricorso dicendo di aver concesso ad una agenzia la gestione dell'appartamento e di pubblicizzarne l'affitto esclusivamente per il periodo estivo (giugno-settembre, come comprovato da documenti presentati). Effettivamente sul sito di questa agenzia l'immobile in oggetto è inserito nella sezione "Case Vacanza" e, come dichiarato dallo stesso soggetto, la stessa agenzia provvede al servizio di pulizia e fornitura biancheria. Come dobbiamo comportarci? Il soggetto è da considerarsi "colpevole"?
riferimento id:21479Siamo sul 50 e 50, nel senso che il confine è sempre molto incerto.
La cassazione civile n. 6501/2014 afferma:
.[i].. in conclusione si deve affermare il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), [u]ma di carattere personale[/u] (come le pulizie od il cambio della biancheria) , il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare.[/i]
Quindi, se è provato che locazione comprendeva anche i c.d. servizi di carattere personale e se erogati o potenzialmente erogabili con periodicità, allora è ragionevole ritenere che la fattispecie sia una struttura ricettiva. A maggior ragione se non si rilevano le copia dei contratti di locazione turistica.