La PM ha eseguito un sopralluogo presso una struttura autorizzata come albergo e ristorante, rilevando diversi abusi edilizi che hanno fatto venire meno i requisiti igienico-sanitari dell'immobile; l'uff. edilizia ha inviato alla ditta comunicazione di avvio del procedimento per gli atti di cui agli artt. 31, 33, 34 e 37 DPR 380/2001 e artt. 132,134,135,136,139 LRT 1/2005.
Per quanto riguarda la sospensione/chiusura delle attività di albergo e somministrazione, non mi sembra che ricorrano i casi previsti dagli artt. 41 LR 42/2000 (albergo), nè dall'art. 107 LR 28/2005 (per il ristorante). Si potrebbe fare un'ordinanza che dichiara inagibili i locali a causa degli abusi edilizi rilevati? In questo caso si tratta di una ordinanza di competenza del sindaco (art. 50 comma 4 D. Lgs. 267/2000)? Oppure del dirigente?
Si potrebbe usare la formula: "dichiara inagibili gli immobili posti a ..... e ne ordina l'immediato sgombero da persone fino al ripristino delle condizioni di agibilità degli stessi"? Naturalmente tutti i suggerimenti sono bene accetti. Grazie.
Un'altra possibilità potrebbe essere la sospensione o cessazione dell'attività di ristorante in base all'art. 17 ter TULPS? In questo caso, occorre uno specifico verbale della PM oppure ci possiamo basare sul verbale relativo all'abuso edilizio? Grazie ancora.
riferimento id:21478Ciao,
le strade sono:
1) se non è passato molto tempo CONTINGIBILE ED URGENTE del SINDACO se vi sono seri elementi di pubblica sicurezza derivanti dalla realizzazione degli abusi (fare un abuso non significa rendere insicuro un locale. Anzi ... potrei aver realizzato una nuova uscita di sicurezza ... solo che l'ho fatto senza titolo!!!)
2) se è passato del tempo .... o non vi sono i presupposti per la contingibile ed urgente .... si procede con il TULPS e si ordina la sospensione DECORSI 30 giorni se non si adegua
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[color=red]R.D. 18-6-1931 n. 773
[/color]Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
[color=red]Art. 17-ter [/color](37)
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (38) .
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (39)
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
(37) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(39) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, successivamente, dall'art. 9, comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.
Grazie per la risposta. Aggiungo altri quesiti.
1) la PM ha fatto un verbale relativo soltanto agli abusi edilizi, senza segnalare violazioni nè del TULPS nè della normativa regionale (LRT 28/2005 e LRT 42/2000) e senza elevare sanzioni in questo senso: mi posso basare sul verbale del solo abuso edilizio per un'ordinanza art. 17-ter TULPS ("Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17bis tulps, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto ne riferisce per iscritto senza ritardoall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione...")? Fare un'ordinanza senza un verbale specifico mi sembra ci possa esporre al rischio di risarcimento danni perchè l'atto sarebbe viziato da abuso di potere. Che ne pensi?
2) In ogni caso, l'art. 17 ter potrei usarlo solo per la sospensione/cessazione dell'attività di somministrazione. Per quanto riguarda l'albergo, infatti, il 17 bis (richiamato dal 17 ter) fa a sua volta riferimento all'art. 86, la cui violazione mi sembra si configuri soltanto in caso di esercizio dell'attività di albergo senza "licenza" e questo non è il nostro caso perchè l'albergo è autorizzato. Per questo tipo di attività l'unica soluzione mi sembra quella della revoca dell'agibilità dei locali. Ma, ancora una volta, mi posso basare sul solo verbale dell'abuso edilizio?
Scusa il garbuglio e grazie ancora.
Grazie per la risposta. Aggiungo altri quesiti.
1) la PM ha fatto un verbale relativo soltanto agli abusi edilizi, senza segnalare violazioni nè del TULPS nè della normativa regionale (LRT 28/2005 e LRT 42/2000) e senza elevare sanzioni in questo senso: mi posso basare sul verbale del solo abuso edilizio per un'ordinanza art. 17-ter TULPS ("Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17bis tulps, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto ne riferisce per iscritto senza ritardoall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione...")? Fare un'ordinanza senza un verbale specifico mi sembra ci possa esporre al rischio di risarcimento danni perchè l'atto sarebbe viziato da abuso di potere. Che ne pensi?
2) In ogni caso, l'art. 17 ter potrei usarlo solo per la sospensione/cessazione dell'attività di somministrazione. Per quanto riguarda l'albergo, infatti, il 17 bis (richiamato dal 17 ter) fa a sua volta riferimento all'art. 86, la cui violazione mi sembra si configuri soltanto in caso di esercizio dell'attività di albergo senza "licenza" e questo non è il nostro caso perchè l'albergo è autorizzato. Per questo tipo di attività l'unica soluzione mi sembra quella della revoca dell'agibilità dei locali. Ma, ancora una volta, mi posso basare sul solo verbale dell'abuso edilizio?
Scusa il garbuglio e grazie ancora.
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Come ti dicevo un ABUSO EDILIZIO non implica automaticamente il venir meno dei requisiti strutturali e sanitari.
Un abuso potrebbe essere stato addirittura fatto per MIGLIORARE i requisiti.
Quindi non ti basta per intervenire nè con il 17 ter (applicabile anche agli alberghi in caso di carenza di requisiti di sicurezza anche edilizi).
Ti occorrono elementi ULTERIORI.
Altrimenti può intervenire direttamente l'edilizia dichiarando l'inagiblità e non usabilità dell'immobile (ma anche qui non è conseguenza automatica dell'abuso).
NON RIMANERE senza fare niente ... chiedi maggiori info a Polizia Locale ed Urbanistica.