Ho letto qualche articolo nel forum e volevo sapere se per la somministrazione di alcolici nell'ambito di una manifestazione su area pubblica nulla è cambiato ovvero:
-la somministrazione , previa scia temporanea, è consentita. Ma per alcolici si intende anche i superalcolici?
-è vietata la somministrazione dalle 3 alle 6.
Per la vendita nell'ambito di un evento su area pubblica di alcolici valgono le stesse regole? è vietata solo se fosse vendita ambulante ovvero effettuato in virtù di licenza specifica e non con scia temporanea di vendita. Preciso l'ambulante non può vendere alcolici nell'area di un concerto mentre invece un operatore qualunque che ha una scia temporanea si?
Esistono limiti alla somministrazione di alcolici per le associazioni benefiche?
grazie.
Limitatamente al quesito si parla di alcolici in senso generale (alcolici + super a.)
Il divieto dalle 3 alle 6 è fatto salvo doto che riguarda gli esercizi di somministrazione e quindi anche quelli a carattere temporaneo.
Per criteri di ragionevolezza e imparzialità, se l'operatore del commercio su aapp è inserito nella sgra accanto all'esercizio di somministrazione temporaneo, ne farei seguire le sorti di quest'ultimo.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21016.0