Ciao...un parere.
A vostro avviso l'art. 2557 cc che prevede il divieto di concorrenza si applica anche all'affittuario che, al termine della cessazione del contratto di affitto di azienda con il concedente, voglia intraprendere un'attività della stessa natura di quella precedentemente affittata?
Eventualmente si applica anche nel caso in cui sia il concedente ad inviare la disdetta del contratto stesso?
Specifico che nel contratto non è stabilito nulla di preciso in merito.
Secondo voi basta una scrittura privata tra le parti con la quale, in particolare il concedente, si dichiara al corrente della volontà dell'affittuario di aprire una nuova attività dopo la cessazione del contratto di affitto di azienda, potenzialmente in concorrenza con quest'ultima?
Grazie
Trib. Milano Sez. I, 21-02-2011
Il fatto che l'affittuario dell'azienda, dopo la cessazione del rapporto di affitto, intraprenda una attività in diretta concorrenza con quella dell'azienda precedentemente gestita configura una violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c., che è applicabile non solo nei casi di trasferimento di azienda ma in tutti i casi in cui si ha la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa, e quindi anche in favore del proprietario che sia ritornato in possesso del compendio aziendale.
Trib. Milano, 12-03-2002
Il divieto di concorrenza che grava sull'alienante dell'azienda assume carattere di specialità e di eccezionalità, in quanto derogatorio del principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza; pertanto, non può essere fondatamente invocato da chi alieni o dia in affitto un'azienda per limitare l'esercizio dell'impresa da parte dell'acquirente o dell'affittuario.
Cass. civ. Sez. I, 20-12-1991, n. 13762
Le disposizioni dell'art. 2557 c.c., concernenti il divieto di concorrenza in caso di trasferimento di azienda, trovano applicazione non soltanto con riguardo alle ipotesi di alienazione di questa, intesa in senso tecnico, ma anche a tutte quelle altre ove si avveri la sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti o di un fatto da esse espressamente previsto e, pertanto, anche in favore del proprietario di un'azienda nel caso che l'abbia data in affitto allorché l'azienda gli sia stata ritrasferita dall'affittuario per scadenza del termine finale o per altra causa negozialmente prevista.