Data: 2014-09-15 12:01:51

mescita vino

Buongiorno, ho il caso di un esercizio di vendita al dettaglio che vuole avviare la c.d. mescita di vino.
In base al disposto di cui all'art. 16, comma 2) della L.R. 28/2005 [i]negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i
locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.[/i]
Questo si potrebbe interpretare che, avendo il vino in bottiglia da vendere, il titolare possa fare la somministrazione non assistita del vino (è il caso classico della richiesta di un panino con un bicchiere di vino...).
I carabinieri del posto sostengono che siano possibili gli assaggi del vino per poi vendere la bottiglia sigillata ma non è possibile vendere e somministrare (non assistita) il bicchiere del vino, perché dovrebbe, altrimenti, qualificarsi come pubblico esercizio.
Ma a me non torna perché la differenza sostanziale fra pubblico esercizio ed esercizio di vendita al dettaglio, allo stato normativo attuale, è la somministrazione al tavolo.
Voi che ne pensate?
In sostanza, lo può fare? Se sì, deve presentare una variazione della notifica sanitaria?
Grazie per il vostro aiuto,
Fulvia

riferimento id:21447

Data: 2014-09-15 18:19:21

Re:mescita vino


Buongiorno, ho il caso di un esercizio di vendita al dettaglio che vuole avviare la c.d. mescita di vino.
In base al disposto di cui all'art. 16, comma 2) della L.R. 28/2005 [i]negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i
locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.[/i]
Questo si potrebbe interpretare che, avendo il vino in bottiglia da vendere, il titolare possa fare la somministrazione non assistita del vino (è il caso classico della richiesta di un panino con un bicchiere di vino...).
I carabinieri del posto sostengono che siano possibili gli assaggi del vino per poi vendere la bottiglia sigillata ma non è possibile vendere e somministrare (non assistita) il bicchiere del vino, perché dovrebbe, altrimenti, qualificarsi come pubblico esercizio.
Ma a me non torna perché la differenza sostanziale fra pubblico esercizio ed esercizio di vendita al dettaglio, allo stato normativo attuale, è la somministrazione al tavolo.
Voi che ne pensate?
In sostanza, lo può fare? Se sì, deve presentare una variazione della notifica sanitaria?
Grazie per il vostro aiuto,
Fulvia
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NESSUNA NORMA POSTIVIA rende un esercizio di vicinato un pubblico esercizio per il fatto che si serva il vino.
Il vino è come un qualsiasi altro alimenti (SOLO NELLA TRADIZIONE amministrativa si ritiene che vino, caffè e cappuccino siano riservati agli esercizi di somministrazione).
Questa è tradizione orale ... non è la legge.

Si può fare somministrazione non assistita del vino!

riferimento id:21447

Data: 2014-09-16 06:43:53

Re:mescita vino

Ok. Grazie. Hai confermato la mia tesi.
la norma detta "[i]secondo l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria"[/i], quindi devo far loro presentare una modifica della notifica sanitaria?
In caso positivo, trattandosi di un esercizio di vicinato datato, come comportarsi dando atto che non è presente il servizio igienico per l'addetto alla vendita?
Ancora grazie,
Fulvia

riferimento id:21447

Data: 2014-09-16 17:42:51

Re:mescita vino


Ok. Grazie. Hai confermato la mia tesi.
la norma detta "[i]secondo l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria"[/i], quindi devo far loro presentare una modifica della notifica sanitaria?
In caso positivo, trattandosi di un esercizio di vicinato datato, come comportarsi dando atto che non è presente il servizio igienico per l'addetto alla vendita?
Ancora grazie,
Fulvia
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Certo, si tratta di variazione essenziale e quindi va presentata la notifica sanitaria.
RICORDA che ciò non implica la necessità di avere un bagno per i clienti.
L'esercizio rimane di VICINATO. Faglielo evidenziare nella notifica sanitaria

riferimento id:21447
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