DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
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Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la
semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di
opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza
e di bonifica) [/color]
1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente
necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, o».
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis)
nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che
non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo
prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione
dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di
campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il
campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo
degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con
l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui
alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e'
sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di
contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni
soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le
seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.
I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di
rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento
fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e
l'efficacia.