DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 31
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)
1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli
investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del
turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali
gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in
forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione
residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In
ogni caso, il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e
agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto
dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il
recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico.
Nota ANCI
Articolo 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)
L’articolo prevede l’introduzione anche in Italia della fattispecie dei condhotel
(letteralmente condomini hotel) vale a dire strutture ricettive alberghiere aperte al
pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari situate nello
stesso Comune che possono essere utilizzate sia a fini ricettivi sia a fini residenziali,
purché la porzione di immobile destinata a residenza non superi il 40%. Si tratta in
sostanza di una norma che mira a diversificare l’offerta turistica e favorire gli
investimenti, consentendo nel contempo al settore alberghiero di autofinanziarsi: il
proprietario di un albergo già esistente può venderne una parte, diviso per unità
immobiliari dotate di cucina, autonome e indipendenti. Chi compra la stanza arredata
può usarla in via esclusiva oppure affidarla al gestore nei periodi in cui non la occupa
per poi ottenere parte del ricavo (il 50% circa negli altri paesi). La differenza con la
multiproprietà sta nel fatto che l'albergo è obbligato a ottenere il cambio di destinazione
da alberghiera a unità abitativa e, se la gestione dell'albergo fallisce, il privato rimane
comunque proprietario della sua stanza attrezzata. Il cambio di destinazione d’uso è
naturalmente limitato alla quota di unità immobiliare a destinazione residenziale e
comporta la restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente
percepiti ove ciò avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato
Le condizioni di esercizio dei condhotel sono definite con DPCM su proposta del MIBACT,
di concerto con il MIS e previa intesa in Conferenza Unificata. I tempi di adozione del
predetto decreto non sono specificati ma le regioni e le province autonome avranno un
anno di tempo dalla pubblicazione in GU dello stesso per adeguare i propri ordinamenti a
quanto disposto.
Il Decreto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21407.0
La Nota Anci completa: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21617.0