DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 23
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili)
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8 ) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668,
quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un
periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresi' le
disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonche' degli articoli
1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla
restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a
titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In
caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il
curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di
cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80,
e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e di
vendita con riserva di proprieta', stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.".
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e' subordinata
al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data
comunicazione nella gazzetta ufficiale.
NOTARIATO - commento allo Sblocca Italia - RENT TO BUY
http://buff.ly/1u1h0D0
Immobili: il rent to buy si può trascrivere nei registri: le nuove regole
http://www.laleggepertutti.it/56155_immobili-il-rent-to-buy-si-puo-trascrivere-nei-registri-le-nuove-regole
RENT TO BUY - Crisi del mercato immobiliare e possibili strategie per superarla - Aspetti civilistici, fiscali e contrattuali
http://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2014/02/ins215.pdf
Il rent to buy si trascrive come un contratto preliminare
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_473996_il_rent_to_buy_si_trascrive_come_un_contratto_preliminare.aspx
"Rent to buy" disciplina fiscale chiarimenti Agenzia Entrate 13 febbraio 2014: affitto immobile con opzione acquisto conduttore
http://www.un-industria.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:100,01L:24,01C:4,02M:200,02L:29,02C:15,&fInfCod=31540&fPagTypOri=2
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