DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)
[color=red] l. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare
processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al
recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del
consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni: [/color]
a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: "i volumi e le superfici delle singole unita'
immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria
complessiva degli edifici";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari
nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d' uso;";
b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:
«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con
gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione
comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la
riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione
rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del
proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad
eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico
od igienico sanitario.»;
c) all'articolo 6 (L):
1) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole da: ", non comportino", fino alla
fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le
seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' che non vi e' interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.";
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17,
primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.";
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:
"b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei
controlli.";
5) al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, ovvero la mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, ";
d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: "aumento di
unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle
superfici," sono sostituite dalle seguenti: "modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,";
e) all'articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali
dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico.";
2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le
seguenti: "nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni
d'uso,";
f) all'articolo 15 (R):
1) al comma 2, la parola "esclusivamente" e' soppressa;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere
iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.";
g) all'articolo 16 (L):
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte
salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione
urbana complessi di cui al comma 2-bis.";
2) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi di
trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla
Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita' alternativa in
base alla quale il contributo di cui al comma 1 e' dovuto solo
relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le
modalita' di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione,
tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4,
sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta
proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite
modalita' atte a garantire la corretta urbanizzazione,
infrastrutturazione ed insediabilita' degli interventi, la loro
sostenibilita' economico finanziaria, le finalita' di interesse
generale delle opere realizzate e dei relativi usi.";
3) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione.";
4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
secondo i parametri di cui al comma 4.";
5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano
inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.";
h) all'articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo le parole: "di proprieta' dello Stato", sono
inserite le seguenti: ", nonche' per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),";
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di
agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le
nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le
modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.";
i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»;
l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita dalla
seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'";
m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio attivita'" sono
sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio
attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono sostituite
dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attivita'";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non
configurano una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle
altre normative di settore.";
n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 23-ter
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa
da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»;
o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto che ha
presentato" sono inserite le seguenti: "la segnalazione certificata
di inizio attivita' o";
p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;
q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis
(Permesso di costruire convenzionato)
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalita'
semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato.
2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore
si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti
edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per
stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti
dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi' la disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
2. Le espressioni «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».
3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per
l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il
sesto comma, e' inserito il seguente:
"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al
presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o
le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie
purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto
d'intervento."
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sblocca Italia in Gazzetta: edilizia, ecco cosa cambia in dettaglio
http://www.ediltecnico.it/28149/sblocca-italia-in-gazzetta-edilizia-ecco-cosa-cambia-in-dettaglio/