cosa si intende per ""senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica"art 681 cp ???
Art. 681.
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.
L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, di regola, all'interno del titolo autorizzativo inserisce delle prescrizioni che il titolare dell'autorizzazione deve rispettare: l'articolo 681 c.p. si applica appunto se viene accertata la violazione di una di tali prescrizioni imposte nell'autorizzazione. Di regola tali prescrizioni vengono imposte per tutela l'incolumità pubblica, ed in particolare dei soggetti che frequentano il locale ove si tiene l'attività autorizzata
cosa si intende per ""senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica"art 681 cp ???
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Segnaliamo qualche sentenza più recente sull'argomento:
Cass. pen. Sez. I, 24-10-2013, n. 46400 (rv. 257301)
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. (Fattispecie, nella quale all'interno di una discoteca veniva riscontrato un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di P.S. rilasciata dal Questore, sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza). (Rigetta, App. Catania, 26/02/2013)
App. Palermo Sez. IV, 27-03-2013
Configura la contravvenzione p. e p. dall'art. 681 c.p. la condotta del prevenuto che gestisca un'attività di intrattenimento in un locale fondamentalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto indiscriminatamente a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di quell'attività in luoghi aperti al pubblico.
Cass. pen. Sez. I, 20-03-2013, n. 27633 (rv. 255707)
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga). (Rigetta, Trib. lib. Messina, 10/05/2012)
Cass. pen. Sez. I, 29-09-2011, n. 3128 (rv. 251843)
La contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite massimo nell'autorizzazione). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 23/03/2011)
Cass. pen. Sez. I, 28-04-2010, n. 20268 (rv. 247211)
Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l'esercizio di un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di quell'attività in luoghi aperti al pubblico. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava sistematicamente e continuativamente serate da ballo). (Rigetta, Trib. lib. Udine, 03 dicembre 2009)