Data: 2014-09-12 10:52:49

Agenzia di affari

Salve a tutti!
Un soggetto intende aprire un'agenzia di affari che svolgerà un'attività on-line di intermediazione nell'attività di vendita di beni nuovi (prodotti enogastronomici).
La particolarità, rispetto ad un classico mercatino, sta nel fatto che:
1) i beni venduti non sono usati, ma nuovi;
2) i committenti sono di solito imprese agricole, o imprese di produzione, e non privati.
Gli acquirenti potranno essere sia privati che aziende (chiaramente trattandosi di un sito web potranno accedervi sia gli uni che le altre).
L'inquadramento è corretto?
Tengo a precisare che il soggetto svolgerà l'attività integralmente on-line senza stoccaggio di merci, e che il suo guadagno consisterà in una percentuale sul ricavato di ogni singola vendita (che sarà fatturato al fornitore dei beni, il quale, a sua volta, rimetterà fattura per l'intero importo all'acquirente finale).
C'è chi contesta che tale attività possa farsi rientrare nella agenzia di commercio o nel procacciamento di affari, ma non mi sembra ne ricorrano le condizioni.
Grazie anticipatamente per chi mi vorrà aiutare!

riferimento id:21398

Data: 2014-09-12 20:00:05

Re:Agenzia di affari

Il fatto che i beni siano nuovi o usati non significa niente ai fini della classificazione della faccenda. Per il resto posso dirti che hai toccato un problema non risolto del nostro ordinamento. L’agenzia d’affari è nata con il TULPS e aveva una portata omnicomprensiva, con il tempo altre normative hanno scorporato molte fattispecie dal suo spettro applicativo. L’esempio più noto sono le agenzie immobiliari (vedi legge 39/89)

Faccio un sunto sull'argomento dopo di che vedi tu cercando di capire meglio con il soggetto.

Sulla nozione di agenzia di affari in generale puoi vedere  la Cassazione Civile, sentenza n. n. 18619 del 28/08/2006:
[i]Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi della licenza del questore, previsto dall'art. 115 TULPS, per "agenzia di affari" deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati.
[/i]
Le differenze fra agenzia di affari ex art. 115 TULPS e mediatore/agente ex legge 39/89 (diverso, a sua volta dall’agente di commercio di cui alla legge 204/85) sono molto sottili.
Il mediatore ex legge 39/89 è sottoposto a SCIA da presentare direttamente alla CCIAA (vedi art. 80 del d.lgs. n. 59/2010 e DM 26/10/2011)

L'agente di affari in mediazione c.d. "mediatore", è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 cc). È possibile svolgere l'attività di mediazione in base a 4 categorie (vedi DM n. 452/90)

AGENTI IMMOBILIARI
gli agenti che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende.
AGENTI MERCEOLOGICI
gli agenti che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame.
AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO
coloro che operano nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte dalla quale esclusivamente possono pretendere la provvigione.
AGENTI IN SERVIZI VARI
gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre sezioni.

In teoria, fra le differenze fra 115 tulps e mediatore si possono rilevare:
Il contratto di procacciamento d'affari (agenzia d’affari) è un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Codice Civile.
La figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno anche occasionale di agire nell'interesse di una  delle parti, ma senza vincolo di stabilità. In genere il procacciatore riceve compenso solo da una parte.
La Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile 2000 afferma che l’oggetto della prestazione del procacciatore d'affari è "l'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari".
Il mediatore e l’agente (in senso civilistico) devono promuovere affari; il procacciatore invece segnala la possibilità d’affari.
il procacciatore, quindi, agisce per segnalare potenziali occasioni d’affari al suo committente, senza che ciò comporti il riconoscimento di un’esclusiva o l'obbligo di comunicare l'accettazione o il rifiuto dei relativi affari
il mediatore mette in contatto le parti, svolgendo un’attività che prepara ed agevola la conclusione di un affare, accompagnando le trattative e l’esecuzione del contratto ed è pagato da tutte le parti intervenute nel momento in cui l’affare si perfeziona. 

Non approfondisco il discorso sugli agenti/rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985 e di cui agli articoli del Codice Civile dal 1742 al 1752. In sintesi, il rappresentante di commercio firma i contratti di fornitura in nome della ditta per la quale lavora, mentre l’agente si impegna a far firmare il contratto da parte della ditta per la quale lavora.
Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
L'attivitàè soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare direttamente alla CCIAA (vedi sopra)

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