Buona sera.
Mi serve una vs indicazione sul seguente caso.
A quale sanzione è soggetto il gestore di un impianto di vendita carburanti stradale che espone al pubblico un prezzo e pratica un prezzo superiore alla pompa.
Grazie
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 gennaio 2013
Modalita' attuative delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 6 Sanzioni
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti disposizioni e' soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
Pertanto
L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall’art. 22 c. 3 del DLgs 114/98
Sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro. P.M.R. euro 1.032,00
La l.r. 6/2010 all’art. 101 sanziona la sola mancata esposizione del cartello (art. 97).
Sussiste anche il reato di truffa (art. 640 c.p.) ?
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