AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti». (14A06887)
(GU n.211 del 11-9-2014)
Al fine di chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in
materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese
sovrabbondanti contenute nella determinazione AVCP n. 4 del 10
dicembre 2012 «BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei
bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma
1-bis, del Codice dei contratti pubblici» si osserva quanto segue.
Nella citata determinazione si e' rilevato come la costituzione
di un raggruppamento che presenti connotazioni «macroscopicamente»
anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell'art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al pari dell'art.
2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per
oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la
concorrenza. Nel medesimo atto si e' inoltre evidenziato che la
possibilita' di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica
delle concrete possibilita' di frapporre ostacoli alla corretta
dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento «sovrabbondante».
Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono,
quindi, essere intese nel senso che e' sempre consentita la
possibilita' di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo
sovrabbondante, e che l'esclusione non potra' mai essere automatica.
Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili
anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l'onere di
valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai
concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non
solo su elementi legati ad eventuali stati di necessita', in termini
di attuale capacita' produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante
nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come
l'opportunita' ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento
alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del
contratto. Nell'ambito della valutazione di tali elementi, la
stazione appaltante dovra', quindi, accertare se la formazione del
raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o
restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potra'
essere disposta l'esclusione dalla gara.
Roma, 3 settembre 2014
Il presidente: Cantone