Data: 2014-09-10 16:43:12

avvio attività di trasporto con ambulanze da parte diuna cooperativa sociale

Buonasera,
una cooperativa sociale intende iniziare l'attività di trasporto con ambulanze. La camera di Commercio ha richiesto l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
Di che si tratta? Avete un fac simile o i riferimenti normativi per il rilascio.
Grazie 

riferimento id:21372

Data: 2014-09-10 22:13:41

Re:avvio attività di trasporto con ambulanze da parte diuna cooperativa sociale

Un'ambulanza è un veicolo adibito a trasporto di soggetti impossibilitati ad essere diversamente  trasportati, guidato da un soggetto terzo: si tratta a tutti gli effetti di attività di noleggio con conducete e pertanto soggetto alla legge 21/92 e smi.
Pertanto il rilascio é soggetto a bando.
Solitamente nel regolamento comunale viene definito il numero di licenze disponibili, concordato con la Provincia anche in base alla popolazione e a specifiche necessità legate al territorio.

Di seguito ti metto il link a due interventi molto interessanti, che trattano anche la questione del servizio oneroso:
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18768.msg35311#msg35311]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18768.msg35311#msg35311[/url]

[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11279.msg21669#msg21669]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11279.msg21669#msg21669[/url]

riferimento id:21372

Data: 2014-09-10 22:39:21

Re:avvio attività di trasporto con ambulanze da parte diuna cooperativa sociale

non la vedo come Alberto, ecco il mio parere:

[i]Art. 244 - Regolamento al CdS - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1.  Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.[/i]

[i]CdS, art. 85  Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1.  Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (vedi legge 21/1992 o legge 218/2003)
2.  Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a)  i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b)  i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis)  i velocipedi; (in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c)  i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d)  le autovetture;
e)  gli autobus;
f)  [u]gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone[/u];
g)  i veicoli a trazione animale.

3.  La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata s[u]ulla base della licenza comunale d'esercizio [/u](in ogni caso occorre un’abilitazione )[/i]

Anche se le ambulanze non sono disciplinate dalla legge 21/92, è ragionevole ritenere, ai sensi della normativa sopra citata, che debbano essere sottoposte ad abilitazione NCC ai sensi del Codice della Strada.
Quindi niente contingentamento di cui alla legge 21/92 (taxi e ncc classici) ma applicazione della SCIA / Autorizzazione senza contingente.

Sul punto vedi il DM n. 137/2009 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.
puoi scaricarlo da qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2009-09-01;137!vig=

Se l’ambulanza è in capo ad associazione di volontariato o altre fattispecie (vedi art. 3 del DM citato) allora possono essere immatricolate ad uso di proprio e non sono considerate NCC. Al contrario, se usate a fini di lucro o comunque dietro corrispettivo, allora saranno sottoposte ad autorizzazione comunale di NCC e immatricolate “ad uso di terzi”. Neanche il DM non cita la legge n. 21/92, quindi, resta inteso che anche in quest’ultimo caso non sarà applicabile la legge n. 21/92 dato che le ambulanze non rientrano nell’elenco lì previsto. In sintesi abilitazione comunale ma niente bando ( si applicherebbe la SCIA).
In merito vedi il TAR Lazio, Latina, sentenza n. 170/2013.

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