Buonasera,
una cooperativa sociale intende iniziare l'attività di trasporto con ambulanze. La camera di Commercio ha richiesto l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
Di che si tratta? Avete un fac simile o i riferimenti normativi per il rilascio.
Grazie
Un'ambulanza è un veicolo adibito a trasporto di soggetti impossibilitati ad essere diversamente trasportati, guidato da un soggetto terzo: si tratta a tutti gli effetti di attività di noleggio con conducete e pertanto soggetto alla legge 21/92 e smi.
Pertanto il rilascio é soggetto a bando.
Solitamente nel regolamento comunale viene definito il numero di licenze disponibili, concordato con la Provincia anche in base alla popolazione e a specifiche necessità legate al territorio.
Di seguito ti metto il link a due interventi molto interessanti, che trattano anche la questione del servizio oneroso:
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18768.msg35311#msg35311]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18768.msg35311#msg35311[/url]
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11279.msg21669#msg21669]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11279.msg21669#msg21669[/url]
non la vedo come Alberto, ecco il mio parere:
[i]Art. 244 - Regolamento al CdS - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.[/i]
[i]CdS, art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (vedi legge 21/1992 o legge 218/2003)
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b) i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis) i velocipedi; (in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c) i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) [u]gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone[/u];
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata s[u]ulla base della licenza comunale d'esercizio [/u](in ogni caso occorre un’abilitazione )[/i]
Anche se le ambulanze non sono disciplinate dalla legge 21/92, è ragionevole ritenere, ai sensi della normativa sopra citata, che debbano essere sottoposte ad abilitazione NCC ai sensi del Codice della Strada.
Quindi niente contingentamento di cui alla legge 21/92 (taxi e ncc classici) ma applicazione della SCIA / Autorizzazione senza contingente.
Sul punto vedi il DM n. 137/2009 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.
puoi scaricarlo da qui:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2009-09-01;137!vig=
Se l’ambulanza è in capo ad associazione di volontariato o altre fattispecie (vedi art. 3 del DM citato) allora possono essere immatricolate ad uso di proprio e non sono considerate NCC. Al contrario, se usate a fini di lucro o comunque dietro corrispettivo, allora saranno sottoposte ad autorizzazione comunale di NCC e immatricolate “ad uso di terzi”. Neanche il DM non cita la legge n. 21/92, quindi, resta inteso che anche in quest’ultimo caso non sarà applicabile la legge n. 21/92 dato che le ambulanze non rientrano nell’elenco lì previsto. In sintesi abilitazione comunale ma niente bando ( si applicherebbe la SCIA).
In merito vedi il TAR Lazio, Latina, sentenza n. 170/2013.