TAR Marche, Sez. I, n. 664, del 3 luglio 2014
Rumore.Illegittimità valori d’immissione acustica fissati in deroga per tutta la durata dell’anno
Illegittimità ordinanza con cui si dispone che i valori d’immissione acustica previsti della deliberazione del Consiglio Comunale conformi a quelli fissati nel D.P.C.M. 14.1l.1997, vengano fissati in deroga, per tutta la durata dell’anno. La disciplina della L. n. 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni (e quindi anche dagli enti locali sub-regionali), a similitudine di quanto accade per le emissioni elettromagnetiche prodotte dalle SRB per telefonia mobile (i cui limiti di emissione sono fissati con DPCM 8/7/2003 e non sono derogabili dalle Regioni e dagli altri enti locali). La deroga prevista dall’art. 11 del Regolamento comunale approvato non appare quindi sorretta da alcuna base normativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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