Data: 2014-09-09 16:21:36

spandimento acque di vegetazione dei frantoi

Il proprietario di un frantoio ad uso esclusivamente familiare (sotto le 2 tonnellate nelle 8 ore) mi chiede se, pur non essendo un'impresa, deve comunque fare la procedura della comunicazione di spandimento delle acque di vegetazione. In caso affermativo direi che non si tratta di una pratica suap e lo indirizzerei all'ufficio ambiente, è corretto?

riferimento id:21353

Data: 2014-09-09 18:28:08

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi


Il proprietario di un frantoio ad uso esclusivamente familiare (sotto le 2 tonnellate nelle 8 ore) mi chiede se, pur non essendo un'impresa, deve comunque fare la procedura della comunicazione di spandimento delle acque di vegetazione. In caso affermativo direi che non si tratta di una pratica suap e lo indirizzerei all'ufficio ambiente, è corretto?
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Sbologna all'ufficio ambiente.
La comunicazione di spandimento va comunque fatta anche per il privato (la norma la impone AI FRANTOI, senza distinguere il soggetto che li gestisce) ... altrimenti c'è il penale (http://lexambiente.it/acque/159-cassazione-penale159/8450-acqueacque-di-vegetazione-derivanti-dalla-molitura-delle-olive.html)


riferimento id:21353

Data: 2014-09-11 13:51:22

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi

A tal proposito vorrei capire se la "Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  lo spandimento delle acque  di  vegetazione  dei frantoi oleari, (art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013) è soggetta ad AUA. Grazie

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Data: 2014-09-11 13:58:50

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi


A tal proposito vorrei capire se la "Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  lo spandimento delle acque  di  vegetazione  dei frantoi oleari, (art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013) è soggetta ad AUA. Grazie
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NON RICADE nell'elenco dei procedimenti soggetti ad AUA

[color=red]a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.[/color]

riferimento id:21353

Data: 2014-09-11 18:37:03

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi

Mi scusi se insisto, allora cosa intende l'art. 3 comma 1 lett. b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, previsti per l'AUA? La mia insistenza è dovuta perchè tra la provincia ed i frantoi vi è una discordanza di interpretazione. grazie

riferimento id:21353

Data: 2014-09-12 16:42:51

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi


Mi scusi se insisto, allora cosa intende l'art. 3 comma 1 lett. b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, previsti per l'AUA? La mia insistenza è dovuta perchè tra la provincia ed i frantoi vi è una discordanza di interpretazione. grazie
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Considera che la circolare Ministeriale, in ogni caso, anche in presenza di un solo adempimento fra quelli ricadenti in AUA ma soggetti a Comunicazione (come nel caso indicato) ritiene applicabile il regime di comunicazione senza attivazione della procedura AUA.
Forse sono stato troppo sintetico, e rileggendo fuorviante, nella risposta precedente, ma il senso era questo.

Circolare: http://www.minambiente.it/normative/circolare-del-ministro-dellambiente-su-aua

riferimento id:21353

Data: 2014-09-12 17:23:31

Re:spandimento acque di vegetazione dei frantoi

Intevengo e faccio un sunto di come vedo le cose io anche a i sensi della circolare del Ministro dell’Ambiente prot. 49801 del 07/11/2013.

L'AUA si APPLICA a:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue (art. 124 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 – LR n. 20/2006, relativo DPGR 46R/2008, ecc.)
a) in pubblica fognatura (AIT - GESTORE)
b) fuori fognatura (PROVINCIA)

2. comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (art. 112 del d.lgs. n. 152/2006 – LR n. 20/2006 con relativo DPGR 46R/2008, ecc.) (COMUNE)

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinaria (art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 – LR n. 9/2010) (PROVINCIA)

4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale (art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 – varie delibere provinciali) (PROVINCIA)

5. comunicazione o nulla osta riguardante la documentazione impatto acustico di cui all'articolo 8,  commi  4  o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (COMUNE)

6. autorizzazione all'utilizzo/spandimento dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (LR n. 25/1998 – regolamenti provinciali) (PROVINCIA)

7. comunicazioni di inizio attività in materia di riutilizzo/autosmaltimento rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (PROVINCIA)
Secondo il parere del Min-Ambiente n. 22281/2010 la SCIA non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate. Resta una comunicazione ad efficacia differita a 90 giorni

Applicazione, regole generali:
Da notare l’art. 10, comma 2: [i]l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito[/i]
Quel “può” ha carattere solo temporale, resta l’obbligatorietà eccetto le deroghe espresse.

caso 1 – impianto soggetto esclusivamente a procedure comunicative, oppure a procedure comunicative e ad autorizzazione generale alle emissioni.
Il ricorso alla AUA non è obbligatorio
(le comunicazioni non hanno scadenza eccetto quella del recupero rifiuti, le aut. generali hanno scadenza)

caso 2 – impianto soggetto a scadenza di una comunicazione ed in possesso anche di provvedimenti autorizzatori.
Il ricorso alla AUA è obbligatorio
la deroga di cui all’art. 3, comma 3 indica la condizione dell’esclusività

caso 3 – impianto soggetto a scadenza di autorizzazione di carattere generale ed in possesso anche di provvedimenti autorizzatori.
Il ricorso alla AUA non è obbligatorio
Data la portata generale della deroga ex art. 7, comma 1, alla scadenza della autorizzazione di carattere generale il gestore può scegliere se rinnovare solo aut. generale o procede ad AUA.

riferimento id:21353
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