Data: 2014-09-08 11:29:54

DENUNCIA OSPITI ALLA QUESTURA

In un'attività di produzione vi sono alcune stanze che sono adibite a foresteria per eventuali ospiti dell'azienda. Le persone vengono ospitate gratuitamente e comunque per brevi periodi (inferiori a 30 gg), è necessaria la denuncia alla questura?

riferimento id:21326

Data: 2014-09-08 16:55:13

Re:DENUNCIA OSPITI ALLA QUESTURA


In un'attività di produzione vi sono alcune stanze che sono adibite a foresteria per eventuali ospiti dell'azienda. Le persone vengono ospitate gratuitamente e comunque per brevi periodi (inferiori a 30 gg), è necessaria la denuncia alla questura?
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In questi casi si sembra al di fuori del regime della locazione di immobili anche in considerazione del rapporto fra impresa e utilizzatore del bene.
Qui vengono meno le esigenze di pubblica sicurezza intese come informazione sui soggetti ospitati, essendo lavoratori dipendenti dell'impresa.
Non ho trovato nessuna circolare o approfondimento, ma escluderei l'obbligo della denuncia

riferimento id:21326

Data: 2014-09-08 21:14:21

Re:DENUNCIA OSPITI ALLA QUESTURA

c'è una vecchia circolare del ministro dell'interno che affermava di estendere l'art. 109 anche ai B&B, intendendo le attività non professionali ma è chiaro, anche dal tenore del DM 07/01/2013, che l'obbligo vige per i gestori di STRUTTURE RICETTIVE.
Vedi qua: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/InfoGen.aspx

Negli altri casi può essere necessaria la c.d "comunicazione di cessione fabbricato":
http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/

riferimento id:21326

Data: 2019-06-15 03:39:06

Re:DENUNCIA OSPITI ALLA QUESTURA

[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]

[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]

Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le  parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con  immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro  ore,».

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Data: 2019-06-15 09:14:57

Re:DENUNCIA OSPITI ALLA QUESTURA

Sanato un problema di coordinamento tra il DM 7.1.2013 e l’art.109 tulps la cui violazione è sanzionata dall’art.17 tulps (penale)

Ricordiamo che con l’art.19 bis del DL sicurezza del 2018 tali obblighi di notifica sono espressamente estesi anche alle locazioni e sublocazioni di immobili per periodi inferiori a 30 gg

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