Data: 2014-09-08 09:25:33

Mancato utilizzo della rimessa indicata nella Licenza NCC

Salve,

nel caso in cui il titolare di una Licenza di NCC non utilizzi per l'attività la rimessa indicata nella Licenza stessa e svolge pertanto il servizio con inizio e termine non da tale rimessa e senza ritorno alla stessa, quale sanzione è possibile applicargli in considerazione del fatto che gli artt. 3, 11 e 11 bis non sono in vigore in virtù della proroga al 31/12/2014?

Non gli si può applicare neppure la sanzione prevista dall'art. 85, comma 4, secondo periodo, del Codice della strada?

Grazie

riferimento id:21322

Data: 2014-09-08 20:52:18

Re:Mancato utilizzo della rimessa indicata nella Licenza NCC

La faccenda è molto complessa e rappresenta un caso più unico che raro. Il legislatore, infatti, con la sua inerzia ha determinato uno stallo senza precedenti in cui si possono rilevare molti attriti fra operatori e fra questi e le varie amministrazioni.
Per darti un’idea puoi vedere il caso di Milano, in allegato ho messo la determina 209/2013, tale determina è stata portata in giudizio e il comune di Milano ne ha dichiarata l’inefficacia in autotutela (vedi TAR Milano n. 1201/2014). In sintesi, la detrmina era stata adottata in virtù delle modifiche che citi e a causa dei nuovi metodi di accesso al servizio NCC che si stanno diffondendo ultimamente (uber).

Detto questo, ti riporto il testo della legge 21/92 ante modifiche reputate non ancora in vigore (anche se in merito non c'è uniformità di giudizio):
[i]art. 11- Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. [u]Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.[/u]
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. [u]Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
[/u][/i]
[...]

Quindi, incrociando quanto disposto nel testo originario con quanto previsto nel regolamento comunale e con quanto prescritto in autorizzazione puoi, se rilevi violazioni, applicare le sanzioni (che citi) di cui all’art. 85, comma 4 del CdS:
[i]Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso (vedi art. 82) ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto...[/i]

riferimento id:21322
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