Ai sensi della legge regionale Puglia n. 34 del 2008 (art. 15), per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta diverse prestazioni tra cui il trasporto di salma.
È possibile svolgere l’attività funebre nella sede legale del Comune X e avere il ricovero dell’automezzo in un idoneo locale sito in un altro Comune Y (locale dichiarato agibile, allo scopo, sempre dal Comune Y)?
E se i due Comuni avessero, ai sensi dell’art. 15, regolamenti, in materia di esercizio dell'attività, diversi?
Si potrebbe risolvere autorizzando, in modo disgiunto, ai sensi dell’art. 15 co.6, l’ impresa al servizio di trasporto funebre nel Comune Y e la restante attività di onoranza funebre nel Comune X ?
Ai sensi della legge regionale Puglia n. 34 del 2008 (art. 15), per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta diverse prestazioni tra cui il trasporto di salma.
È possibile svolgere l’attività funebre nella sede legale del Comune X e avere il ricovero dell’automezzo in un idoneo locale sito in un altro Comune Y (locale dichiarato agibile, allo scopo, sempre dal Comune Y)?
E se i due Comuni avessero, ai sensi dell’art. 15, regolamenti, in materia di esercizio dell'attività, diversi?
Si potrebbe risolvere autorizzando, in modo disgiunto, ai sensi dell’art. 15 co.6, l’ impresa al servizio di trasporto funebre nel Comune Y e la restante attività di onoranza funebre nel Comune X ?
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L'attività è UNICA e la autorizza il comune X a prescindere da luogo in cui si trova il deposito o la sede operativa secondaria o altro.
Il Comune X acquisirà la verifica dei requisiti del deposito dal Comune Y prima di rilasciare l'autorizzazione.
OK. GRAZIE
riferimento id:21305