Buongiorno,
vorrei avere maggiori chiarimenti riguardanti le aziende agricole.
Per poter usufruire delle agevolazioni, queste necessitano della P. IVA, della iscrizione alla CCIAA e presentazione SCIA, attraverso la SUAP, per la comunicazione dell'attività di vendita diretta. E' corretto ?
Per quanto riguarda l'INPS ? E' obbligatoria anche l'apertura della posizione contributiva, anche se non supera i 7.000 € di reddito ?
Ed hai fini fiscali, il titolare della ditta dovrà fare solo la denuncia dei redditi l'anno prossimo, giusto ?
Buongiorno,
vorrei avere maggiori chiarimenti riguardanti le aziende agricole.
Per poter usufruire delle agevolazioni, queste necessitano della P. IVA, della iscrizione alla CCIAA e presentazione SCIA, attraverso la SUAP, per la comunicazione dell'attività di vendita diretta. E' corretto ?
Per quanto riguarda l'INPS ? E' obbligatoria anche l'apertura della posizione contributiva, anche se non supera i 7.000 € di reddito ?
Ed hai fini fiscali, il titolare della ditta dovrà fare solo la denuncia dei redditi l'anno prossimo, giusto ?
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Chiariamo:
1) un conto è la disciplina amministrativa "di favore" prevista dal dlgs 228/2001 valida SOLO per le imprese iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE come IMPRENDITORI AGRICOLI. In questo caso l'impresa sotto i 7000 euro che si avvale della possibilità di non iscriversi non può avvalersi delle facoltà del 228
Vedi: http://media.directio.it/portal/Prassi/20140120_RisoluzioneMise_8698.pdf
2) altra cosa il regime fiscale della normativa per le imprese con meno di 7000 euro.
Vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1962.0
http://www.agrariosereni.it/as/pagine/reteita/iscrizione%20registroimprese.pdf
http://www.directio.it/multimedia/news/2014/02/17-mise-iscrizione-registro-imprese-imprenditore-agricolo.aspx
**************
Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione. ((Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la
comunicazione di inizio attivita')).
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e
delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere
la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'
essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)).
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto
legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
((8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).
((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il
territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati)).