Ho letto diversi "post" sull'argomento e tra tanti dubbi ne aggiungo uno io.
Quando all'articolo 5, 5° comma, della Legge regionale n.71/2013 si dice che le unità abitative inserite nell'albergo diffuso POSSONO mantenere la destinazione urbanistica residenziale, PREVIO ASSENSO DEL COMUNE ........che cosa si intende??? L'assenso del Comune con che tipo di atto è espresso??? delibera del Consiglio Comunale o cosa altro???
Chiedo ad esperti e colleghi di casi già trattati
Ho letto diversi "post" sull'argomento e tra tanti dubbi ne aggiungo uno io.
Quando all'articolo 5, 5° comma, della Legge regionale n.71/2013 si dice che le unità abitative inserite nell'albergo diffuso POSSONO mantenere la destinazione urbanistica residenziale, PREVIO ASSENSO DEL COMUNE ........che cosa si intende??? L'assenso del Comune con che tipo di atto è espresso??? delibera del Consiglio Comunale o cosa altro???
Chiedo ad esperti e colleghi di casi già trattati
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A mio avviso si tratta di DELIBERA DI GIUNTA.
Infatti escludendo la competenza tecnica (in quanto la valutazione ha natura politico-discrezionale) e non rientrando nelle competenze espresse del Consiglio residua la competenza della Giunta.
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L.R. 27-11-2013 n. 71
Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso.
Pubblicata nel B.U. Toscana 6 dicembre 2013, n. 57, parte prima
Art. 5 Unità abitative.
1. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituite da:
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di us0o comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di venti posti letto complessivi.
3. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso sono poste in almeno due edifici autonomi ed indipendenti. È ammessa la presenza nello stabile in cui è posto l'ufficio di ricevimento di unità abitative.
4. La distanza delle unità abitative dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni non può superare i cinquecento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
5. Le unità abitative inserite nell'albergo diffuso possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, previo assenso del comune, ad eccezione del caso in cui siano state oggetto di incentivi pubblici finalizzati all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e delle unità abitative destinate ad accogliere l'ufficio ricevimento ed accoglienza e i servizi comuni.