Data: 2014-09-02 10:24:55

Festa del cacciatore

Buongiorno, nell'ambito di questa festa propongono:
1. CONCORSO "CANORO" di tutti gli uccelli da richiamo;
2. MOSTRA SCAMBIO piccioni (per la caccia al colombaccio);
3. MOSTRA CANINA con relativa prova di abbaio;
4. TIRO A SEGNO con armi ad aria compressa depotenziata, di libera vendita;
Per le prime tre tipologie potrei richiedere la Scia animali d'affezione (ambito di attività non produttiva come manifestazione/evento) però gli animali non saranno nella disponibilità del Responsabile della manifestazione, bensì di ciascun rispettivo proprietario pertanto potrebbe non essere opportuna. COSA NE PENSI?
In ogni caso per una sola giornata di manifestazione non potrei richiedergli tre Scia (per ogni tipologia di animale..), CONCORDI?
Per il TIRO A SEGNO dovrà essere delimitata l'area di sparo ma, trattandosi di centro abitato, sarà opportuno il rilascio di autorizzazione ex art 57 Tulps?
Ovviamente non potrà/dovrà esserci la partecipazione del pubblico perchè, in caso contrario, si rientrerebbe nel contesto di pubblico spettacolo e, come tale, dovrebbe essere preceduto dall'agibilità ex art. 80 Tulps. CORRETTO?
Fino allo scorso anno (non seguivo io le pratiche) veniva rilasciata, per autorizzare l'intera manifestazione, una licenza di pubblico trattenimento ex art. 69 Tulps.
E' opportuno, secondo voi, evitare le Scia per animale d'affezione e far loro presentare una Scia per manifestazioni con afflusso entro le 200 persone?
Grazie per l'attenzione,
Fulvia

riferimento id:21221

Data: 2014-09-03 20:06:24

Re:Festa del cacciatore

Sugli animali vedi la LR n. 69/2012, soprattutto l’art. 15 disciplinante le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali. Un conto è il commercio di animali, un conto sono le manifestazioni ai fini del trattenimento / esposizione. Per quest’ultime la LR citata prevede un’autorizzazione comunale su parere ASL.

Ai sensi della legge n. 110/75 [i]sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le  armi  ad  aria compressa o gas compressi, sia lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule
[...]
Gli strumenti che erogano una energia  cinetica  superiore  a  7,5  joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica.
[/i]

Siccome il comune può essere chiamato risarcimenti danni per colpa in vilando nelle manifestazioni su suolo pubblico, direi che è buona regola rilasciare un titolo ai sensi dell’art. 57 e 9 TULPS con delle precise prescrizioni per lo svolgimento. Sul punto vedi anche il D.M. 9 agosto 2001, n. 362 riguardante proprio questo tipo di armi, che, fra le altre cose, dispone:
[i]Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in
riunioni pubbliche.[/i] Quindi, dato che verranno portate in manifestazioni pubbliche direi che è opportuno fare un provvedimento amministrativo.

Se si tratta di manifestazione senza scopo di lucro e senza la realizzazione di luoghi di pubblico spettacolo (luoghi recintati, ecc) allora non è soggetta né ad art. 69 né ad art. 80 TULPS. In questi casi è sufficiente una comunicazione che attesta la fattispecie e reca quanto disposto dal titolo IX del DM 19/08/96:
[i]Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
[/i]

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