L'ART. 1, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 32/1998 PREVEDE CHE LE VERIFICHE SULL'IDONEITA' TECNICA DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA ED AMBIENTALE DEBBANO ESSERE EFFETTUATE AL MOMENTO DEL COLLAUDO E NON OLTRE QUINDICI ANNI DALLA PRECEDENTE VERIFICA. L'ART. 85, COMMA 1 LETT. M) DELLA L.R. N. 06/2010 STABILISCE CHE COMPETONO AL COMUNE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VERIFICHE TECNICHE SUGLI IMPIANTI AI FINI DELLA SICUREZZA SANITARIA ED AMBIENTALE AI SENSI DELLE VIGENTI NORME.
IN MERITO SI CHIEDE:
A) LE VERIFICHE QUINDICENNALI DEVONO ESSERE RICHIESTE DAI TITOLARI DEGLI IMPIANTI, OPPURE IL COMUNE DEVE PROCEDERE D'UFFICIO;
B) OVVIAMENTE IL COMUNE NON HA COMPETENZA IN MATERIA SANITARIA ED AMBIENTALE CHE COMPETE RISPETTIVAMENTE ALL'ASL ED ALL'ARPA. QUINDI, IL COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA DI VERIFICA A TALI ENTI?
C) SULLA BASE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, SIA STATALE CHE REGIONALE, E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 10, COMMA 1 LETT. B) DEL DPR N. 160/2010 SI PUO' FARE PRESENTARE, IN LUOGO DELLE VERIFICHE ASL E ARPA, UN CERTIFICATO A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO, DA INOLTRARE DA PARTE DEL COMUNE PER I CONTROLLI DEL CASO AGLI SUDDETTI ENTI INTERESSATI?
[quote]A) LE VERIFICHE QUINDICENNALI DEVONO ESSERE RICHIESTE DAI TITOLARI DEGLI IMPIANTI, OPPURE IL COMUNE DEVE PROCEDERE D'UFFICIO; [/quote]
La richiesta deve pervenire dall'interessato. Il comune interviene qualora non venga effettuato per sospenderne l'utilizzo.
[quote]B) OVVIAMENTE IL COMUNE NON HA COMPETENZA IN MATERIA SANITARIA ED AMBIENTALE CHE COMPETE RISPETTIVAMENTE ALL'ASL ED ALL'ARPA. QUINDI, IL COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA DI VERIFICA A TALI ENTI? [/quote]
Si tratta di un collaudo, quindi va convocata la commissione (ASL+ARPA+VVF+UTF+UFF. TEC. COMUNE)
[quote]C) SULLA BASE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, SIA STATALE CHE REGIONALE, E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 10, COMMA 1 LETT. B) DEL DPR N. 160/2010 SI PUO' FARE PRESENTARE, IN LUOGO DELLE VERIFICHE ASL E ARPA, UN CERTIFICATO A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO, DA INOLTRARE DA PARTE DEL COMUNE PER I CONTROLLI DEL CASO AGLI SUDDETTI ENTI INTERESSATI?[/quote]
Certamente
Ma la normativa non parla di collaudo quindicennale ma solo di verifiche sanitarie ed ambientali, immagino per accertare per esempio che non ci siano perdite sotterranee da parte dei serbatoi che possono essere inquinanti.
Poi non ho capito bene: si deve convocare la commissione oppure è sufficiente la certificazione del professionista abilitato resa ai sensi del DPR 160. Le due soluzioni sono alternative? Inoltre da quello che mi risulta da un confronto con colleghi di comuni vicini nessuno ha mai fatto queste verifiche. Quindi come ci si deve comportare per non incorrere in responsabilità?
Con l'entrata in vigore del dpr 160/2010 il collaudo lo dovrebbe fare il professionista, anche se per i distributori di carburanti spesso si convoca ancora la commissione.
Ovviamente sono alternativi.
Ti riporto un post interessante: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=823.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=823.0[/url]
Ho proposto all'impresa proprietaria dell'impianto per il quale sono già trascorsi 15 anni dall'ultimo collaudo, di presentare certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 160/2010, di professionista abilitato attestante la rispondenza dell'impianto in merito alla sicurezza sanitaria ed ambientale, ma ha risposto che non deve fare nulla e che nessun comune, compreso il capoluogo di provincia, (stante che la ditta è titolare di diversi impianti) gli ha mai chiesto una verifica di questo tipo.
Ho fatto anche un quesito alla Regione Lombardia, ma il referente non risponde.
Allora che fare?
Sul tema ti riporto una eloquente risposta di Chiarelli: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15641.msg29032#msg29032]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15641.msg29032#msg29032[/url]
Ti evidenzio una piccola ma sostanziale differenza (a parte quella economica...):
Toscana: L.R. 07/02/2005, n. 28 - Art. 105 "Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti"
1. [i]È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:
a) installa ed [b]esercita[/b] l'attività di distribuzione di carburanti in impianti [b]senza la prescritta autorizzazione [u]o collaudo[/u][/b] ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13;[/i]
Lombardia: L.R. 02/02/2010, n. 6 - Art. 101 "Sanzioni amministrative".
1. [i]È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti [b]o eserciti[/b] l’attività di distribuzione [b]senza la preventiva autorizzazione[/b].[/i]
Quindi è più difficile e quindi va ben motivato il verbale se si vuole applicare la sanzione amministrativa...
Discorso diverso per la questione della dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e ambientale.
Ad integrazione della discussione iniziata in merito alle verifiche quindicennali dei distributori, riporto pari pari la risposta della Regione Lombardia ad apposito quesito:
< In riscontro alla richiesta di chiarimenti allegata del 2.10.2014 relativa all'oggetto, si segnala che la legislazione statale di cui all'articolo 1 comma 5 del D.Lgs. n. 32/1998 ha quale finalità la tutela dell'ambiente e della salute pubblica intesa anche come tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In relazione a quanto sopra, pertanto, la scrivente Unità Organizzativa ritiene che i collaudi da effettuarsi ogni 15 anni sugli impianti esistenti vadano fatti dai soggetti pubblici individuati all'art. 94 della L.R. n. 6/2007 e che gli stessi non possano essere sostituiti da autocertificazioni dei soggetti interessati.
Qualora, dopo nuovo sollecito da parte del Comune ad effettuare il collaudo, i soggetti pubblici risultino ancora inerti, si invita a segnalare la situazione alla scrivente Unità Organizzativa per approfondimenti istruttori diretti
Distinti saluti.
U.O. Commercio >
Come si può notare per la ns. Regione il DPR N. 160/2010 non esiste né per il collaudo fine lavori di nuovo impianto o di importante ristrutturazione di impianto esistente, né per le verifiche quindicennali ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale o meglio si deve fare esclusivo riferimento alla L.R. Noi dobbiamo ancora avvalerci di una commissione della quale fanno parte anche i vigili del fuoco e l'agenzia delle dogane che mi pare non abbiano alcuna competenza in campo sanitario ed ambientale e quindi perché devono essere coinvolti?
A questo punto non mi rimane che interpellare ogni ente pubblico previsto dalla normativa regionale per capire se intendono eseguire le verifiche.
Casa ne pensa?
La legge citata detta disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica.
Direi che l'art. 10 del d.P.R. 160/2010 è la norma più specifica, già recepita dagli Enti coinvolti (ARPA, VVFF e Agenzie delle Dogane). La Regione Lombardia promuove la semplificazione ma non adegua la disciplina di competenza.
La citazione dell'art. 94 della l.r. n. 06/2007 è chiaramente un errore di scrittura. A mio avviso intendevano l'art. 94 della l.r n. 6/2010 che disciplina il collaudo, con commissione, degli impianti.
Si vede che l'ufficio legale della regione che ha espresso il parere non si è impegnato molto.
La responsabilità del procedimento compete al SUAP. Il SUAP deve attenersi alla Legge ed in questo caso avendo due discipline concorrenti deciderà di conseguenza. Anzi, se il cittadino decide di avvalersi della semplificazione il SUAP non può rifiutarsi di ricevere il collaudo effettuato da un professionista abilitato. Per quanto mi riguarda ho già chiuso dei procedimenti di collaudo degli impianti ai sensi del d.P.R. 160/2010 trasmettendo la documentazione agli Enti coinvolti.
riferimento id:21219Sottoscrivo quanto detto da Donato.
Il DPR 160/2010 è norma di rango superiore alla L.R. 6/2010.
Se ti presentano un colludo ex art. 10 procedi secondo la norma nazionale e invialo a tutti gli Enti.