Data: 2014-09-02 05:16:19

Concessione per “spiaggia libera attrezzata” - CdS sentenza 3163/2014

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3163, del 23 giugno 2014
Ambiente in genere.Legittimità diniego concessione demaniale marittima per la realizzazione di una “spiaggia libera attrezzata”

In sede di valutazione dell’interesse demaniale, cioè dell’interesse pubblico che il bene non sia sottratto al suo normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), la Capitaneria può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull’uso individuale a base della richiesta di concessione; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, deve essere del tutto compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l’area oggetto della richiesta concessione. Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico. L’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del bene demaniale (spiaggia marittima), discendente direttamente dall’art. 41 della Costituzione, del quale l’art. 36 del codice della navigazione costituisce applicazione. Tale norma pone, quale principio generale, la preminenza dell’uso pubblico rispetto a quello privato, che ha natura eccezionale in relazione all’intrinseca demanialità del bene. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

http://lexambiente.it/ambiente-in-genere/68-consiglio-di-stato68/10620-ambiente-in-generelegittimita-diniego-concessione-demaniale-marittima-per-la-realizzazione-di-una-spiaggia-libera-attrezzata.html

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