Buongiorno, mi chiamo Andrea.
Assieme ad altri designer, provenienti da altri studi, stiamo costituendo un'associazione culturale senza scopo di lucro al fine di poter interagire con le istituzioni pubbliche per progetti che in ambito privato, viste le finalità educative e culturali, non trovano spazio.
Contestualmente vorremmo creare piccoli eventi di auto finanziamento per poter disporre di strumenti utili alle attività inerenti gli scopi associativi.
Entrando nello specifico, un nostro conoscente possiede uno spazio a norma (uscite di sicurezza e bagni) che ci affitterebbe per alcune serate all'interno delle quali vorremmo ospitare gruppi musicali e dj. Vorremmo anche servire alcolici.
Su quest'ultimo punto abbiamo qualche dubbio.
Ci hanno consigliato di rivolgerci all'agenzia della dogana per una non ben specificata licenza, ma in assenza di altre informazioni nemmeno il responsabile in dogana è riuscito a chiarirmi gli obblighi e i doveri che dobbiamo rispettare per non essere perseguibili.
Altro dubbio: serve una partita iva o è sufficiente il codice fiscale dell'associazione?
Potete aiutarci?
Grazie in anticipo
andrea
Una minima attività di natura commerciale, in genere finalizzata all’autofinanziamento, è consentita anche alle associazioni senza che ciò determini la perdita della caratteristica del no profit. Sicuramente, l’attività di natura commerciale non deve diventare prevalente. Sul punto puoi sentire un commercialista anche nell’ambito degli enti non lucrativi, purché non diventi prevalente. Guarda l’art. 149 del TUIR. Se rispetti le condizioni non occorre partita iva.
Da un punto di vista amministrativo, ogni volta che farete somministrazione aperta ai non soci dovrete presentare una scia per “somministrazione temporanea” (senza la necessità dei requisiti professionali). Molte amministrazioni richiedono la Notifica sanitaria ex reg. CE 852/2004 anche per questi eventi temporanei, anche se in realtà la stessa UE ha chiarito che si applicherebbe solo agli stabilimenti alimentari intesi come sedi fisse d’impresa.
Sulla licenza fiscale alcolici guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7799.msg15563#msg15563
e vedi il pdf in allegato alla presente.
Prassi vuole che si applichi anche alle attività temporanee ma chiedi all'ufficio di zona mostrando il pdf.
Una minima attività di natura commerciale, in genere finalizzata all’autofinanziamento, è consentita anche alle associazioni senza che ciò determini la perdita della caratteristica del no profit. Sicuramente, l’attività di natura commerciale non deve diventare prevalente. Sul punto puoi sentire un commercialista anche nell’ambito degli enti non lucrativi, purché non diventi prevalente. Guarda l’art. 149 del TUIR. Se rispetti le condizioni non occorre partita iva.
Da un punto di vista amministrativo, ogni volta che farete somministrazione aperta ai non soci dovrete presentare una scia per “somministrazione temporanea” (senza la necessità dei requisiti professionali). Molte amministrazioni richiedono la Notifica sanitaria ex reg. CE 852/2004 anche per questi eventi temporanei, anche se in realtà la stessa UE ha chiarito che si applicherebbe solo agli stabilimenti alimentari intesi come sedi fisse d’impresa.
Sulla licenza fiscale alcolici guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7799.msg15563#msg15563
e vedi il pdf in allegato alla presente.
Prassi vuole che si applichi anche alle attività temporanee ma chiedi all'ufficio di zona mostrando il pdf.
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Grazie mille, chiarissimo.
Saluti
andrea
Sono stato all'ufficio del turismo che, qui a Rimini, pare essere l'ente competente per quanto riguarda licenze e permessi per gli eventi di carattere saltuario.
Dovrebbero rilasciarci quella che loro chiamano "agibilità".
Pare che si occupino anche della scia per la somministrazione degli alcolici (io pensavo di dovermi rivolgere all'agenzia delle dogane).
Mi hanno detto che per rilasciare l'agibilità l'evento in questione non deve avere: ingresso a pagamento; non si possono servire superalcolici.
Siamo stati colti di sorpresa, Il tecnico al quale avevamo chiesto consulenza non ci aveva avvisati di queste limitazioni.
Ho dimenticato di chiedere a quali leggi fanno riferimento queste due imposizioni.
A voi risulta? O ci possiamo appellare a qualche legge specifica?
Grazie in anticipo
Bisognerebbe capire meglio che tipo di attività verra svoltà.
Se l'attività è qualcosa che riguarda principalmente il pubblico spettacolo con annessa somministrazione allora si possono aprire vari scenari abilitativi.
In ogni caso se l'attività non è svolta a fini di lucro escludo la necessità dell'autorizzazione ex art. 69 TULPS.
Quindi (forse) facendoti dichiarare che l'ingresso non è a pagamento intendono proprio quello e con il termine "agibilità" viene indicato un generico atto di assenso.
Il fatto che vengano somministrati alcolici o meno non è discriminante. Per gli alimenti occorre quello che ho già detto.
Riguardo alla licenza fiscale è vero che tutto deve passare dal SUAP, in genere, però, questo tipo di licenza viene gestita direttamente dall'agenzia delle Dogane mentre resta sicuramente in capo al comune la SCIa per somministrazione alimenti e bevande e la notifica sanitaria.