Data: 2014-09-01 06:33:34

Trasporto clienti agenzia di viaggi

Si richiede se per effettuare il trasporto di clienti dalla propria residenza al punto partenza viaggio (Areoporto, stazioni ferroviarie, porto ecc.), direttamente dall'agenzia viaggi, con proprio mezzo e autista, occorre anche licenza di trasporto NCC, ovvero se il servizio rientra tra le attività consentite dalla licenza stessa.
SUAP Castelnuovo di Garfagnana, Bernardini Marcello

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Data: 2014-09-02 09:08:21

Re:Trasporto clienti agenzia di viaggi

Ecco la giurisprudenza in materia

TAR Napoli n. 733/2003 e Consiglio di Stato n. 1919/2008
[i]...la disciplina dell’attività delle agenzie di viaggio (art. 2 R.D.L. n. 2523/1936) comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
[...]
una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge.
[/i]

Il mezzo sarà intestato all’agenzia per uso proprio e la tariffa sarà compresa nell’organizzazione del viaggio, detto questo non vedo problemi.

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Data: 2014-10-30 15:00:30

Re:Trasporto clienti agenzia di viaggi

Buonasera,
Su questo argomento ci sembra ci siano pareri diversi. Siamo tour operator e organizziamo e realizziamo gite inferiori alle 24 ore con i propri mezzi. Il trasporto nostro è di "cortesia" (quindi il trasporto è complementare alla nostra attività principale che è quanto detto sopra) e viene dato come servizio al cliente che compra il pacchetto (il cliente potrebbe anche prendere la propria macchina se lo preferisse) solo per realizzare il tour. Dal nostro punto di vista in questo modo possiamo controllare la qualità del servizio che proponiamo.
Nonostante ciò c'è un'eventuale violazione del art 85 del codice stradale (dice la polizia municipale)? Lo stesso afferma che il tour operator non può essere anche l'esecutore del pacchetto che dovrebbe solo vendere/essere intermediario.
Vorremmo un parere esperto, se possibile.

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Data: 2014-10-30 15:50:05

Re:Trasporto clienti agenzia di viaggi

In quanto abilitati all’attività di “agenzia di viaggi” potete sia vendere pacchetti viaggi che adoperarvi direttamente alla loro esecuzione.
Ai sensi della rediviva legge n. 135/2001, le agenzie di viaggio rientrano nel più ampio genere delle imprese turistiche intese come quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi.
Anche la LR toscana n. 42/2000 dispone che sono agenzie di viaggi sia le attività di intermediazione che di vendita e organizzazione viaggi.

Detto questo, le sentenze citate sopra hanno chiarito che l’agenzia di viaggi può NON rivolgersi a terzi per il trasporto delle persone durante le escursioni facenti parte dell’esercizio della propria attività. L’agenzia può usare tutti i beni strumentali che vuole per l’esercizio della sua attività ivi compresi i mezzi di trasporto. Tali mezzi, dunque, saranno beni nella disponibilità dell’azienda e immatricolati ad uso proprio ai fini dell’esercizio di attività d'impresa.
Se l’agenzia di viaggi si mettesse a trasportare persone non per finalità escursionistiche/turistiche ma per mera necessità di raggiungimento di un luogo da parte di un cliente e si facesse anche pagare, allora svolgerebbe attività abusiva di NCC (esempio: vengo a prenderti in albergo, ti porto a fare la spesa e poi ti riporto in albergo. Il servizio costa 20 euro...)

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