Il Comune dove lavoro non ha un'area attrezzata per la sosta di giostrai, camper, nomadi etc....
Pertanto a seguito delle richieste di sosta per l'inverno pervenute dai giostrai volevo sapere:
1) effettuo comunicazione avvio di procedimento sulla richiesta e rigetto preventivo ex art. 10 bis Legge 241/90 ?
2) oltre a motivi di sicurezza (assenza di colonnine per la corrente per evitare filo e cavi penzolanti od approssimativi cavalloti alla corrente pubblica) ed assenza nel territorio di aree idonee alla sosta atte a garantire standard igienico-sanitari adeguati, va bene richiamare nel diniego la L.R. 7/2001 ?
Esiste della giurisprudenza amministrativa che reputa obbligatorio il preavviso di rigetto anche nei procedimenti di rilascio concessioni (la concessione è qualcosa di diverso rispetto ad un'autorizzazione).
Per non incorrere in eventuali problemi successivi consiglio di notificare il 10 bis.
in verità a me risulterebbe che la LR 7/2001 riguardi le attività ricettive all'aria aperta, quindi tutto un altro settore.
Quali normative potrei richiamare nel diniego ? ( si tenga conto che il Comune non è dotata di area attrezzata per le soste giostrai, quindi assenza di specifiche colonnine con acqua, attacco a norma per la corrente, scarichi, servizi igienici etc...)
riferimento id:21193Confermo quanto scritto dal collega Maccantelli.
Aggiungo a completamento che la datata legge 18/03/1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" all'art. 9 prevede che "[i]Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno"[/i].
Pertanto in assenza di tale procedura (con la quale si evvidenzia la mancanza di aree idonee) e di un eventuale regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante a parere mio la motivazione contenuta nella comunicazione di cui all'art. 10bis della L. 241/1990 dovrà essere basata sulla mancanza dei requisiti urbanistici, edilizi, igienico sanitari,...
Segnalo inoltre che in Senato è stato depositato il disegno di legge n.770 Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sinti.
In particolare:
[i]Art. 29.
(Sosta temporanea)
1. Ciascun comune può prevedere, con apposito regolamento, aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili occupate da famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ciascuna regione e provincia autonoma predispone un piano delle aree attrezzate per la sosta temporanea, potendo prevedere vincoli di realizzazione per i comuni, inclusi contributi, incentivi ed altre misure a loro favore al fine di garantire che nel territorio di ogni provincia vi sia almeno un'area di transito attrezzata. Le aree di transito attrezzate per la sosta temporanea devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria, di cucina, di servizi igienici, di lavanderia e di docce installati in ciascuna piazzola, di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper e devono essere costruite con modalità che ne consentano l'uso in forma privata e nella stagione invernale, senza che le persone che vi abitano debbano uscire dall'unità abitativa, nonché essere dotate di spazi verdi attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani, sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le aree di sosta devono essere dotate di spazi adibiti a parcheggio e di spazi al coperto per favorire la socialità durante la stagione invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita sociale. Il regolamento comunale, fermi restando il rispetto di eventuali princìpi e nei limiti indicati dalla legge regionale, indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e per la corresponsione al comune di eventuali contributi economici necessari per la gestione, la pulizia e la manutenzione dell'area.
2. [u]In mancanza di una specifica area di transito, o qualora risultino esauriti i posti disponibili, è sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle medesime condizioni previste in via generale dalle norme che regolano la circolazione stradale. Nell'ambito di aree pubbliche in cui è consentita la sosta dei veicoli è in ogni caso vietato e privo di effetti qualsiasi divieto imposto da autorità regionali o locali, in via generale e permanente, alla sosta temporanea di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone supposte nomadi o itinerant[/u]i.
3. [u]Nei regolamenti comunali sugli spettacoli viaggianti, adottati in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337, ovvero per la disciplina dei mestieri girovaghi, sono previste aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che svolgono attività lavorative tradizionali collegate agli spettacoli viaggianti e ai mestieri girovaghi. Gli stessi regolamenti prevedono proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti scolastici di quel comune[/u].
4. La sosta temporanea con unità abitative mobili è altresì consentita, nei modi, nei luoghi e con i controlli previsti dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a quindici giorni nel medesimo comune, alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che esercitino l'artigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In ogni caso, la sosta deve essere autorizzata dal comune di stazionamento, previa esibizione allo stesso, da parte del richiedente, dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro ambulanti, prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonché previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unità abitative mobili.
5. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che legalmente abitino su unità abitative mobili hanno altresì il diritto di ritrovarsi temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o familiari o culturali. In applicazione dell'articolo 17 della Costituzione, il ritrovo su luogo pubblico deve essere comunicato, almeno tre giorni prima del ritrovo medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, la quale per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica può vietarlo o chiederne il differimento. Nel preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonché, se il fondo è in locazione o in comodato, il consenso scritto del proprietario allo svolgimento nei giorni indicati. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo sgombero dal terreno occupato delle persone coinvolte e il sequestro delle eventuali unità abitative mobili presenti. Il questore può disporre il divieto di stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non possono essere disposti qualora si tratti della celebrazione di una processione o di un funerale o di altri momenti di religione e di culto e il preavviso sia stato presentato da un ministro di culto.
6. Ai fini dell'applicazione ed interpretazione della presente legge, per «unità mobili» si intendono caravan e autocaravan e altri tipi di unità abitative mobili, costruite o stazionanti anche in deroga alle disposizioni del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione.[/i]
Fonte: [url=http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/720324/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1]http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/720324/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1[/url]
Perfetto.
Essendo italiani i giostrai in questione, nella fattispecie, non ci saranno problemi anche in caso di approvazione del testo approvato al Senato.
A questo punto, però, vorrei porre un altro quesito vista la normativa citata dall'Ing.Valenti:
- nel Comune durante l'anno si tiene una manifestazione per due settimane dove è prevista la presenza dei giostrai. Ovviamente devono sostare per queste 2 settimane. Però, guardando la normativa, il Comune non ha aree specifiche per l'installazione dei parchi divertimento etc.... Si va in deroga (anche se non capisco come si potrebbe) oppure vale la stessa risposta: assenza si requisiti urbanistici, igienico- sanitari etc....??
Attenzione alla sostanziale differenza tra "non vi sono aree" e "non sono state individuate aree": nel primo caso è stata fatta la verifica di cui alla legge 337/68 da parte della PA; nel secondo caso invece non è stata fatta formale verifica, ma ci si basa solo su informazioni in possesso della PA.
Nel primo caso il diniego è legittimo; nel secondo siamo in presenza di un mancato adempimento della PA...
Nel secondo caso, qualora sussistano le condizioni, la prassi è di autorizzare in "deroga" o meglio in attesa di aver fatto le verifiche del caso.
Allego esempio deroga: [url=http://www.comune.galatina.le.it/documenti/atti/delibere-giunta/delibere_giunta_2014/giugno/238/238.pdf]http://www.comune.galatina.le.it/documenti/atti/delibere-giunta/delibere_giunta_2014/giugno/238/238.pdf[/url]