Data: 2014-08-31 06:15:56

Ciarlatano - chiarimenti

L'articolo 121 del TULPS vieta il mestiere di ciarlatano, meglio denominato nell'articolo 231 del Regolamento del TULPS.
In base a quanto descritto dalla normativa, come bisogna procedere (quali sanzioni e modus operativo) qualora un soggetto effettui attività di ciarlatano, nella fattispecie cartomante??
Per curiosità, quei programmi televisivi sulle emittenti locali dove garantiscono vincite al lotto (telefonando al numero vi daremo il terno vincente !!) non vanno a costituire mestiere di ciarlatano ??

riferimento id:21192

Data: 2014-08-31 11:41:53

Re:Ciarlatano - chiarimenti

In attesa degli approfondimenti dei nostri esperti segnalo le risposte già fornite nel FORUM

https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+ciarlatano&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+ciarlatano&aqs=chrome..69i57j69i58.295j0j9&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8

riferimento id:21192

Data: 2014-08-31 20:46:47

Re:Ciarlatano - chiarimenti

Ti riporto testalmente un passo di una sentenza del Consiglio di Stato del 2006 proprio sull'attività di cartomante.

[i]In considerazione del suo testo e della sua ratio, il divieto desumibile dall’art. 121 del testo unico e dall’art. 231 del regolamento non si applica soltanto quando l’attività (comunque nel totale rispetto dei valori della persona) non possa essere qualificata come ‘mestiere’ nei confronti delle persone cui si rivolge, e cioè:
- quando sia direttamente rivolta al pubblico in totale assenza dello scopo di lucro e di qualunque corrispettivo (ad esempio, per un intrattenimento del tutto saltuario, per gioco o per manifestare la propria abilità dialettica);
- quando l’attività sia retribuita da un solo contraente (che persegua un interesse meritevole di tutela, quale quello di consentire uno spettacolo gratuito in favore del pubblico), in totale assenza di qualunque corrispettivo da parte delle persone che abbiano contatti con il cartomante.
In altri termini, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante, perché comporta – secondo l’id quod plerumque accidit, ragionevolmente valutato dalla norma – il rischio dell’approfittamento dell’altrui credulità (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e anche personale), anche se non sono in concreto commessi reati (cfr. Sez. IV, ord. 26 settembre 1995, n. 1364; Sez. IV, ord. 30 gennaio 1996, n. 142; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 31 maggio 1999, n. 278).[/i]

Sulle trasmissioni televisive concordo sul fatto che molto spesso sono fattispecie non legittime e a volte con risvolti penali.

riferimento id:21192

Data: 2014-09-02 15:12:52

Re:Ciarlatano - chiarimenti

Alcuni approfondimenti:

Normativa riguardante il “mestiere di ciarlatano”
https://www.cicap.org/new/articolo.php?id=274624

Ciarlatano, cartomante, indagine concreta, necessità
http://www.altalex.com/index.php?idnot=54364

L’attività di cartomante non è sempre ciarlataneria
http://www.leggioggi.it/2011/11/14/l%E2%80%99attivita-di-cartomante-non-e-sempre-ciarlataneria/

Dibattito
http://www.giustamm.it/vari/cartomanti_corrispondenza.htm

Stop ai ciarlatani in televisione
http://www.mondoallarovescia.com/stop-ai-ciarlatani-in-televisione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stop-ai-ciarlatani-in-televisione

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