SANZIONI L. 689/1981: la PA quando determina il quantum deve motivare - sentenza
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T.A.R. Puglia Lecce, Sezione III, 22 aprile 2014 sent. 1053
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza n° 173/D del 19 Luglio 2012, notificata in data 13-19 Giugno 2013, con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni li ha ordinato, nella loro qualità di comproprietari di una unità immobiliare (facente parte di un complesso edilizio condominiale) ubicata in Contrada S. Caterina alla Via Foggia (Zona Artigianale di Ostuni) censita in catasto al foglio 149 particella 1675 sub 8 avente destinazione urbanistica “uso ufficio”, di adeguare la situazione di fatto dell’immobile, “uso abitativo”, alla situazione di diritto “uso ufficio” entro il termine di giorni 60 (sessanta), irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.582,00 (ai sensi dell’art. 47 primo comma lett. “c” della Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56), nonché ogni altro atto presupposto e/o connesso ed, in particolare, il verbale prot. n° 12754 del 23 Aprile 2012 del Comando di Polizia Municipale di Ostuni (richiamato nella predetta ordinanza).
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione per erronea e/o falsa applicazione art. 34 del D.P.R. n° 380/2001 – Violazione art. 3 Legge 7 Agosto 1990 n° 241 – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, falsità del presupposto, erronea valutazione dei fatti – Violazione dei principi di tipicità, nominatività, tassatività e determinatezza dei provvedimenti sanzionatori amministrativi.
2) Violazione art. 47 Legge Regionale Pugliese 31 Maggio 1980 n° 56 – Violazione art. 3 Legge 7 Agosto 1990 n° 241 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.
3) Violazione art. 7 Legge n° 241 del 1990 – Carenza di motivazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni.
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 573 del 13-14 Novembre 2013.
Alla pubblica udienza del 26 Febbraio 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto, nei sensi di seguito indicati.
Innanzitutto, è necessario rammentare – in punto di fatto – che gli odierni ricorrenti, con atto notarile del 16 Gennaio 2009, hanno acquistato la proprietà di un appartamento alla Via Foggia (facente parte di un complesso edilizio condominiale) sito in Ostuni realizzato (in forza di permesso di costruire n° 324 del 12 Agosto 2005 e successiva variante D.I.A. del 2007) nell’ambito del Piano di Lottizzazione "S. Caterina", per la costruzione di laboratori artigianali, uffici ed abitazioni nel comprensorio in Contrada “S. Caterina” denominato Zona Artigianale di Ostuni. Nell'atto di acquisto veniva precisato che la destinazione d'uso dell'appartamento in parola era ad "uso ufficio".
Ciò premesso, il Collegio rileva – in diritto – che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) sono condivisibili ed assorbenti le prime due censure formulate nel ricorso in quanto, da un lato, l’art. 34 del T.U. 6 Giugno 2001 n° 380 non è applicabile al caso di specie, non ravvisandosi l’esecuzione di opere edilizie al servizio del mutamento di destinazione d’uso (trattandosi di variazione d’uso meramente funzionale); e, dall’altro, il provvedimento impugnato si appalesa carente sotto il profilo motivazionale, non dando adeguatamente conto né dell’incidenza del mutamento funzionale dell’immobile sul carico urbanistico della zona interessata, né delle ragioni per cui la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 47 primo comma lett. c) della Legge Regionale Pugliese 31 Maggio 1980 n° 56 è stata applicata nella misura massima prevista.
E’ pacifico che l’immobile dei ricorrenti è stato assentito (nel 2005), in base alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Ostuni, con destinazione ad uso non residenziale.
E’, inoltre, circostanza incontestata che i ricorrenti utilizzano l’immobile in oggetto per uso abitativo in maniera non conforme alla sua destinazione urbanistica, che ha impresso alla zona interessata caratteristiche edilizie che presuppongono un carico urbanistico tipico delle zone artigianali e commerciali.
Il Comune intimato, dunque, correttamente ha avviato l’attività amministrativa volta a ripristinare il prescritto uso dell’immobile; tale potestà è, peraltro, espressamente prevista dalla Legge Regionale Pugliese 31 Maggio 1980 n° 56 (“Tutela ed uso del territorio”) richiamata nell’ordinanza impugnata in base alla quale “per il mutamento della destinazione d'uso eseguito in violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti…. è disposta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 5.000.000” (art. 47 primo comma lett. “c” Legge Regionale n° 56/1980).
Con il provvedimento dirigenziale impugnato, il Comune di Ostuni ordina l’adeguamento della situazione di fatto (“uso abitativo”) alle vigenti prescrizioni urbanistiche (“uso ufficio”) infliggendo ai ricorrenti, per l’accertata violazione, la sanzione pecuniaria di Euro 2.582,00 (pari a L. 5.000.000 di cui all’art. 47 primo comma lett. “c” della Legge Regionale n° 56/1980).
L’Amministrazione Comunale intimata ha, dunque, stabilito di applicare la sanzione pecuniaria nella misura massima, senza, però, fornire alcuna motivazione in ordine alla scelta di maggiore severità.
Costituisce, invece, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la P.A., legittimata a variare l’entità della sanzione pecuniaria in virtù della gravità del fatto contestato, quando applica la sanzione nella misura massima, è tenuta a chiarire le ragioni sottese alla determinazione adottata, incorrendo, altrimenti, nel vizio di omessa motivazione di cui all’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241.
Tale motivazione è assente nel caso di specie; in particolare il Comune di Ostuni non ha motivato con riferimento alla gravità della violazione di che trattasi non facendo alcuna descrizione dell’aggravio che il cambio di destinazione ha comportato sull'assetto urbanistico-edilizio della zona (Cfr: T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 8 Gennaio 2014 n° 33).
Per completezza espositiva, si precisa, inoltre, che il richiamo all’art. 34 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, effettuato nell’ordinanza impugnata, risulta del tutto errato (e, quindi, illegittimo), in quanto la fattispecie di cui al citato art. 34, diversamente da quella di cui è causa, riguarda il caso in cui la difformità dal permesso di costruire si sia concretizzata con la realizzazione di opere edilizie; nel caso di specie, invece, il mutamento è solo di natura funzionale, ovvero è avvenuto senza la realizzazione di alcuna opera (in tal senso: T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 8 Gennaio 2014 n° 33).
In conclusione, l’Amministrazione Comunale intimata, ferma in astratto la facoltà di ordinare il ripristino della corretta situazione urbanistica, ha fatto un erroneo uso della potestà sanzionatoria, in quanto non accompagnata da una congrua motivazione.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e per l’effetto viene annullata l’impugnata ordinanza n° 173/D del 19 Luglio 2012.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale intimata.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi, considerata la persistenza di una situazione irregolare dal punto di vista urbanistico, per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario
Mi permetto di segnalare che, per esperienza, molte Amministrazioni adottano prassi ERRATE nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 689/1981.
in pratica, qualora non vi sia la presentazione di scritti difensivi o questi non siano valutati idonei a determinare l'archiviazione del procedimento MOLTE AMMINISTRAZIONI applicano come sanzione in concreto sempre la misura indicata come "pagamento in misura ridotta" (il doppio del minimo), senza effettuare alcuna valutazione nel merito.
QUESTA PRASSI è NON CONFORME al dettato della legge 689/1981 ed ai principi ad essa sottesi che impongono una PERSONALIZZAZIONE della sanzione.
Spesso l'errore deriva dal fatto di ritenere che il verbale di contestazione sia la SANZIONE in senso tecnico e che pertanto l'autorità decidente se adotta ordinanza di archiviazione debba CONFERMARE la sanzione applicata dal vigile.
ERRORE!!!!!!!!!!!
Nel procedimento della legge 689/1981 il vigile non applica alcuna sanzione. Fa un verbale ed indica la MISURA RIDOTTA con la quale l'interessato può archiviare il procedimento.
Se una amministrazione adotta la prassi di confermare sempre detta misura in pratica:
1) disapplica il principio di personalità della sanzione
2) incentiva alla presentazione di scritti (mentre la legge incentiva all'oblazione, cioè alla chiusura anticipata) perchè meglio pagare 100 fra 2 anni (con possibilità anche di prescrizione) che 100 subito
3) compie un DANNO ERARIALE o un DANNO AL CITTADINO (costretto a ricorrere nel caso ritenga sia applicabile una misura inferiore.
Ricordo che l'art. 11 IMPONE, al momento dell'ordinanza ingiunzione di "fregarsene" del doppio del minimo" e, ALL'INTERNO DEL RANGE MINIMO-MASSIMO previsto dalla legge di determinare in concreto la sanzione avendo riguardo alla [color=red]gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche[/color].
Questa sentenza conferma questo principio, invitando ovviamente l'amministrazione a MOTIVARE la applicazione in concreto della sanzione.
buonasera, vorrei chiedere alcuni chiarimenti.
Parliamo della Legge Regionale 31.05.1980, N° 56 e successive modifiche introdotte dalla Legge Regionale 30.03.2009 N°9 e Legge Regionale 24.07.2012 N°22.
l'art. 47 appunto di questa legge regionale salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, stabilisce che le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:
[ ] a) per l'apertura di strade e/o modificazione dello stato dei luoghi senza concessione, il pagamento da
€ 516.46 ad € 25822.84;
[ ] b) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità usabilità della costruzione, di cui al precedente art. 34, entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, o per l'uso della costruzione anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da € 51,65 ad € 5164.57;
[ ] c) per il mutamento della destinazione d'uso eseguito in violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti, da € 51,65 ad € 2582.28;
[ ] d) per la rimozione dei sigilli di cui all'art. 41, il pagamento da € 51,65 ad € 5164.57;
[ ] e) per il mancato rispetto della ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art. 41, il pagamento da € 516.46 ad € 25822.84;
e fino qui ci siamo.....
l'articolo 48 secondo accapo recita
La sanzione amministrativa viene comminata dal sindaco, entro i limiti previsti dalla presente legge ed in ragione dell'entità dimensionale dell'immobile oggetto dell'intervento.
prima domanda: quindi l'agente accertatore, redige opportuno verbale, NON ESSENDO POSSIBILE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, trasmette al sindaco e al dirigente per l'irrogazione della sanzione e di ulteriori provvedimenti di propria competenza. Giusto?
seconda domanda: a chi vanno i proventi?
come stabilito dall'articolo 48 ultimo accapo, Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Questo articolo pero' e' stato sostituito dall’articolo 16 bis del decreto legge 1 luglio 1986 n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986 n. 488 ed abrogato dall’art. 136 del D.P.R. 380 del 2001....
spettano al Comune? giusto
terza domanda: entro quanti giorni l'interessato può far pervenire scritti difensivi?
prima domanda: quindi l'agente accertatore, redige opportuno verbale, NON ESSENDO POSSIBILE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, trasmette al sindaco e al dirigente per l'irrogazione della sanzione e di ulteriori provvedimenti di propria competenza. Giusto?
[color=red]SI', quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta l'organo accertatore invia tempestivamente all'autorità competente il verbale e rapporto informativo.[/color]
seconda domanda: a chi vanno i proventi?
come stabilito dall'articolo 48 ultimo accapo, Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Questo articolo pero' e' stato sostituito dall’articolo 16 bis del decreto legge 1 luglio 1986 n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986 n. 488 ed abrogato dall’art. 136 del D.P.R. 380 del 2001....
spettano al Comune? giusto
[color=red]Ritengo di sì anche se manca una previsione espressa[/color]
terza domanda: entro quanti giorni l'interessato può far pervenire scritti difensivi?
[color=red]SEMPRE 30 giorni[/color]