Data: 2014-08-30 13:11:37

BACHECA di movimento politico - REVOCA alla scadenza - sentenza 28/8/2014

BACHECA di movimento politico - REVOCA alla scadenza - sentenza 28/8/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 agosto 2014 n. 4402
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N. 04402/2014REG.PROV.COLL.

N. 06632/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2014, proposto dal Comune di Lambrugo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Cristina Della Valle, con domicilio eletto presso la terza in Roma, via Merulana 234;
contro
Il sig. Leonardo Dossena;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 1397/2014, resa tra le parti, concernente la rimozione di una bacheca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Mario Lavatelli;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

DATO ATTO che la sentenza in epigrafe:
- ha respinto il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente aveva rispettivamente dedotto che il fondamento del diritto all’uso della bacheca in controversia sarebbe stato rinvenibile nella perdurante attività del gruppo consiliare “Vivi Lambrugo” (avendo affermato, lo stesso ricorrente, che la circostanza che “il gruppo è, tutt’oggi, in attività è provata dal fatto che fanno parte di tale gruppo ben nove cittadini aderenti e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo già summenzionato”), e, inoltre, che l’adozione del provvedimento impugnato sarebbe stata priva di base normativa, il T.A.R. opponendo sotto questo secondo profilo che la relativa legittimazione trovava, invece, ragione “nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione”;
- ha accolto il terzo motivo, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 21 della Costituzione;
PREMESSO che l’attuale appellato il 30 giugno del 2001 aveva richiesto di poter installare la bacheca di cui si tratta nella specifica qualità di capogruppo della lista “Vivi Lambrugo”, e che nella stessa qualità la richiesta gli era stata poco dopo assentita;
PREMESSO, altresì, che con il provvedimento dell’11 novembre 2013 impugnato in prime cure l’Amministrazione ha ordinato la rimozione della stessa bacheca, facendo notare: che il gruppo“Vivi Lambrugo” non era più attivo sin dal 2003, quando era cessato il mandato della relativa Amministrazione; che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata;
OSSERVATO che fondatamente il Comune appellante censura la sentenza in epigrafe, nella parte in cui ad esso sfavorevole, segnalando la contraddizione in cui il primo Giudice è incorso nel riconoscere, per un verso, che il soggetto politico destinatario dell’autorizzazione del 2001 era venuto meno, e per altro verso, nondimeno, che si sarebbe dovuto tutelarne la libertà di manifestazione del pensiero;
CONSIDERATO che altrettanto correttamente il medesimo Comune deduce:
- che l’efficacia dell’autorizzazione del 2001 doveva ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui comunicazione il titolo era stato accordato;
- che il provvedimento comunale impugnato non aveva violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
- che, infine, poiché non ci si trovava in presenza di un’azione popolare, il T.A.R. non avrebbe potuto accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, avessero di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a “qualsiasi interessato”;
SOGGIUNTO, per completezza, che alla nuova “Lista civica Lambrugo+” risulta da tempo assegnato apposito spazio in altra bacheca comunale;
RILEVATO, in conclusione, che per le ragioni esposte l’appello va accolto, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere integralmente respinto, dovendo la liquidazione delle spese processuali seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al rimborso al Comune appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro tremila oltre gli accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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