Data: 2014-08-30 09:59:49

Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

Copi ed incollo da altro forum ritenendo interessante il quesito...


Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

Il nullaosta per essere lasciato andare in mobilità è della Giunta o del Dirigente?

Qui:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.torino.it%2Fdecentramento%2Ffile-storage%2Fdownload%2Fnewsletter%2F2010-11-09_163%2FAmm-00285.doc&ei=f6ABVLrADYbZ4QTU4YCACA&usg=AFQjCNFs5OQF7iS1Js06aYVBfA9kukUjng&bvm=bv.74115972,d.bGE&cad=rja


leggo:

Citazione:

[i]Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa)
[/i]

Se ne conclude quindi che :

[i]a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento, dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’articolo 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006, qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’articolo 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’articolo 49, del dec.Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’articolo 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’articolo 34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.
[/i]

riferimento id:21183

Data: 2014-08-30 10:02:16

Re:Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

ECCO IL TESTO DEL PARERE

[color=green]Risoluzione n. 27/2010  Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali 
Mobilità personale. Procedure applicative



Il Comune di (omissis), avendo assunto un dipendente, a seguito di concorso, da meno di un anno, chiede se, qualora pervenisse da altro Comune richiesta di mobilità, possa discrezionalmente concedere o meno il nulla osta o se, diversamente, nel caso in esame la mobilità non possa essere comunque concessa, attesa la brevissima permanenza del dipendente presso l’attuale sede, anche in relazione alle clausole ed ai richiami di legge riportate nel contratto individuale e alle nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009.

La procedura di richiesta di mobilità volontaria oggetto del quesito è, ex novo, regolata dall’articolo 49, del dec.leg.vo 150/2009 che modifica l’art. 30, del dec.leg.vo. 165/2001 .

Il nuovo testo (scritto per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 15 del 4 marzo 2009, che riconosce in capo al dirigente la competenza all’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001 e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate) così recita:

Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1) Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti Responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis) Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2) I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis) Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter) L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies) Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.

La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).

Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.

Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa )

Le nuove regole sulla mobilità riportate all’art. 30 del dec.leg.vo 165/2001 novellato dall’art. 49 del dec.leg.vo.150/2009 esplicano, ad avviso di chi scrive, immediata efficacia per gli Enti Locali, previo eventuale adattamento, reso necessario in rapporto all’organizzazione specifica dell’Ente (in particolare per i Comuni con meno di 5000 abitanti che possono organizzare i servizi ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ). La piena efficacia della normativa relativa alla dirigenza è confermata dall’ art. 27, del dec.leg.vo 165/2001 che stabilisce criteri di adeguamento per gli Enti Locali alla normativa di cui al capo II dello stesso decreto legislativo e non il recepimento.

I Comuni, pertanto, sono obbligati ad adattare le loro regole al dec.leg.vo 165/2001, per renderle conformi allo stesso. La tesi dell’immediata efficacia, anche delle altre norme del dec.leg.vo. 165/2001 è confermata, altresì, dagli articoli 88 e 111 del dec.leg.vo 267/2000, ai quali per brevità di esposizione rimandiamo.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in merito al quesito formulato dal Comune, si risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento, dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006, qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale, fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.[/color]

riferimento id:21183

Data: 2014-08-30 10:05:36

Re:Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

Pertanto è la Giunta che deve emanare l'atto, previ parere NON vincolante del Dirigente?

E in caso di nullaosta al comando presso altro ente, invece, chi deve concederlo?
La Giunta?
Le modifiche apportate dall’articolo 49, del decreto leg.vo 150/2009 che ha modificato l’articolo 30, del dec.leg.vo. 165/2001 a mio avviso riguardano l'istituto della MOBILITA', ma non l'istituto del COMANDO; condividete?

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1057584/dfp_10395%20_1mar2013.pdf

Il penultimo paragrafo di tale nota, precisa:

[i]In conclusione, la lettura che a parere dello scrivente occorre dare al comma 1 dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal [color=green][b]titolare dell’ufficio competente[/b][/color], secondo l’organizzazione definita dalla singola amministrazione, [s]previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire è assegnato[/s], nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.[/i]

Distingue tra il titolare dell'Ufficio e il dirigente responsabile del servizio e dell’ufficio cui il personale è assegnato.

In un ente ministeriale, tale distinzione è chiara: ad esempio il primo è il Direttore dell'Ufficio personale e il secondo il Direttore della sede territoriale dove il lavoratore si trova.

E in un ente locale?

Chiarito che il titolare di posizione oganizativa dà parere... ma poi è il [b]titolare dell’ufficio competente[/b] a rilasciare il nullaosta... In chi va individuato il titolare dell’ufficio competente?

riferimento id:21183

Data: 2014-08-30 22:35:08

Re:Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

Qui è la Giunta:

http://www.comune.piazzaarmerina.en.it/DELIBERE/PROPOSTE/GM/6110.pdf

riferimento id:21183

Data: 2014-08-31 07:18:20

Re:Nullaosta alla mobilità - Giunta o Dirigente?

Interessante...

http://www.paologros.net/t38787-nullaosta-alla-mobilita-giunta-o-dirigente#166316

[i]Il D.L.90/2014 ha eliminato i pareri dei responsabili dei servizi, inserendo il "consenso" dell'amministrazione di appartenenza. Spetta, pertanto in mancanza di un atto regolamentare di delega, alla sola Giunta Comunale, valutata la propria programmazione del personale e i vincoli previsti per nuove assunzioni e/o mibilità, acconsentire al trasferimento. Altra cosa strana non chiarita ancora dalla dottrina, è quella che è stata eliminata la "cessione del contratto", ma la mobilità resta sempre una cessione di conratto che si realizza tra tre interlocutori: 1) Amministrazione ricevente; 2) dipendente; 3) Amministrazione di appartenenza.[/i]

riferimento id:21183
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