Data: 2014-08-30 07:56:12

vendita del pane itinerante

Salve, sempre sulla vendita del pane.
Un nostro fornaio porta nelle case di campagna il pane; non ha ordini, suona alle porte e chiede se hanno bisogno del pane; fa sempre lo stesso giro e  le stesse case, e quindi anche le persone/clienti contano su questo servizio: è una vendita al domicilio del consumatore, mi sbaglio?.
Questo fornaio ha fatto la notifica sanitaria e la scia itinerante.
Secondo me è in regola, ma il fornaio concorrente ovviamente insiste nel dire che la vendita così fatta è vietata...inoltre mi dice che è sempre in vigore  la legge 4 Luglio 1967, n. 580 che disciplina questa attività e per precisione l' articolo 26 di questa normativa specifica in maniera chiara che e' vietata la vendita del pane in forma ambulante.
Ora nel 2014 questo divieto mi pare un po' eccessivo anche perchè vengono venduti in forma itinerante prodotti alimentari ben più delicati; per esempio anche tutti i venditori ambulanti di panini che hanno pane e schiacciata e che l'assemblano a porchette, salumi, formaggi, o i venditori di latticini nei mercati ambulanti, di cannoli siciliani ecc. ecc..
In un vostro post del 14 gennaio 2014, che condivido pienamente, viene spiegato che la vendita itinerante di [u]prodotti alimentari[/u] riguarda tutto ciò che è alimentare  e quindi anche il pane,  ovviamente con le precauzioni igieniche dovute al tipo di prodotto, e quindi viene superato il divieto della l. 580, anche se non è stato esplicitamente abrogato.

Il concorrente dice anche che quello che fa il fornaio non è una  consegna al domicilio del prodotto , perchè il pane  deve partire dal laboratorio di produzione confezionato, con indicato il nominativo del cliente e lo scontrino fiscale, e questo secondo me è solo una consegna di prodotti ordinati.
Grazie della vostra preziosa collaborazione.
Olimpia :)

riferimento id:21182

Data: 2014-08-31 08:04:34

Re:vendita del pane itinerante

Sì, recarsi presso le abitazioni, contattare il cliente, prendere l’ordinativo, tornare al furgone posteggiato, prendere il prodotto e venderlo, è inquadrabile come vendita al domicilio. In questo caso il soggetto avrebbe bisgno anche del tesserino di riconoscimento ecc. L’attività si presenta come un’attività commerciale che affianca quella principale artigianale. Diverso sarebbe il discorso delle semplici consegne ad domicilio come servizio di cortesia per i clienti (spesso il confine fra le due attività è incerto).
La SCIA per vendita itinerante abilita anche alla vendita presso il domicilio (vedi art. 35, comma 3, lett. a), quindi ok. Vedo necessaria anche la notifica sanitaria.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 114/98 (diposizioni transitorie e finali per il commercio su area pubblica)  [i]è abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari[/i].
A questa disposizione si possono aggiungere i più recenti principi di liberalizzazione di cui al DL 201/2011, DL 138/2011, DL 1/2012 e altri. Fra tante disposizioni introdotte da queste norme si possono citare:
Art. 34 del DL 201/2011:
[i]3.  Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
[...]
d)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, [u]di commercializzazione di taluni prodotti[/u][/i];
Art. 1 del DL 1/2012:
[i]... sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
[...]
b)  le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, [u]che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate[/u] [/i]

Quindi, una volta garantita la sicurezza igienico sanitaria (facilmente raggiungibile come per qualsiasi altro alimento non deperibile), non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti.
Anche io, come te, faccio sempre l’esempio dell’intinerete alimentare che fa panini (hamburger, ecc.). Questo vende tanto pane sotto forma di panini e nessuno dice niente.

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