Buonasera dott. Chiarelli
gradirei conoscere un suo autorevole parere in ordine a quanto segue.
questa mattina la Polizia locale segnala al SUAP l'apertura di una unità locale di copisteria, servizio fax, internet point e centro trasmissione dati [i]"accettazione scommesse"[/i] . Il titolare sostiene che in riferimento alle norme vigenti non è tenuto a presentare alcuna documentazione presso il Suap. Come stanno veramente le cose?
Grazie per l'attenzione
Buonasera dott. Chiarelli
gradirei conoscere un suo autorevole parere in ordine a quanto segue.
questa mattina la Polizia locale segnala al SUAP l'apertura di una unità locale di copisteria, servizio fax, internet point e centro trasmissione dati [i]"accettazione scommesse"[/i] . Il titolare sostiene che in riferimento alle norme vigenti non è tenuto a presentare alcuna documentazione presso il Suap. Come stanno veramente le cose?
Grazie per l'attenzione
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L'attività in questione non soggiace a specifiche autorizzazioni in quanto:
- copisteria (realizzazione copie conto terzi) è attività libera
- fax ed internet point sono liberalizzati (soggetti solo a comunicazione al Ministero). con il decreto-legge n. 69/2013 è stato chiarito, anche a livello di legge l'attività di comunicazione elettronica non prevalente è libera.
L'art. 10 del decreto-legge dispone:
Art. 10 - Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
In vigore dal 21 agosto 2013
1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
Le apparecchiature utilizzate per l'espletamento di tali servizi non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 1 C.2 all 10 del D.L. n.259 del 1/08/2003, e pertanto chi offre detti servizi non è tenuto al versamento di alcun contributo per diritti amministrativi .
http://www.mincomisplazio.it/Intro%20Internet%20Point.htm
Per svolgere l'attività è necessario inoltre iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ulteriori informazioni qui: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=671)
- centro trasmissione dati per scommesse. i centri elaborazione dati NON sono soggetti ad adempimenti amministrativi. Si iscrivono in CCIAA e basta.
Ovviamente sono salvi eventuali procedure tipo:
1) scommesse art. 88 tulps
2) autorizzazioni ministeriali: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=696&idarea1=594&andor=AND&idarea2=1052&id=2001802§ionid=1,16&andorcat=AND&viewType=1&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser=0
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QUINDI NON VI SONO COMPETENZE COMUNALI