Data: 2014-08-28 12:04:23

APPALTI - il giudizio viene definito con sentenza in forma semplificata

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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014 )[/color]
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

[color=red]Testo in vigore dal: 19-8-2014[/color]

[color=red]Art. 40 (Misure per l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di appalti pubblici) [/color]

  1. All'articolo 120  dell'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010,  n.  104  (Codice  del  processo  amministrativo),  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata  nell'udienza  cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con  sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da  tenersi
((entro quarantacinque giorni)) dalla scadenza  del  termine  per  la
costituzione delle  parti  diverse  dal  ricorrente.  Della  data  di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In  caso  di  esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene  rinviata,  con  l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone  il  rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad  una  udienza  da
tenersi non oltre trenta giorni. ((Al fine di consentire  lo  spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del
ricorso e degli  altri  atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti  il  Consiglio
nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello  Stato,  nonche'  le
associazioni    di    categoria    riconosciute    degli    avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi  per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere  consentito  superare  i
relativi limiti. Il medesimo decreto,  nella  fissazione  dei  limiti
dimensionali del ricorso e degli  atti  difensivi,  tiene  conto  del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica  e  del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle  parti.
Dai  suddetti  limiti  sono  escluse  le  intestazioni  e  le  altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello))";
  b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.  Il  collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al  comma  4  dell'articolo
119, ne ((puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione
non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore)). Tali misure sono disposte per una durata  non  superiore  a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa  ordinanza,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";
  c) il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio ((entro  trenta  giorni))  dall'udienza  di  discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata  pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.".
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  ((2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero  delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente
dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli  esiti  di  tale
sperimentazione)).

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