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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014 )[/color]
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
[color=red]Testo in vigore dal: 19-8-2014[/color]
[color=red]Art. 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) [/color]
1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
((entro quarantacinque giorni)) dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria,
a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da
tenersi non oltre trenta giorni. ((Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del
ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le
associazioni di categoria riconosciute degli avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i
relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti
dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello))";
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo
119, ne ((puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione
non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore)). Tali misure sono disposte per una durata non superiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio ((entro trenta giorni)) dall'udienza di discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di
appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
((2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente
dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione)).