Data: 2014-08-27 15:32:41

Destinazione d’uso locale destinato a Parco Giochi

Nel corso di questi anni, sono giunte alcune richieste per l’apertura di Parchi Giochi al coperto in capannoni con destinazione produttiva.
Abbiamo sempre risposto che il nostro strumento urbanistico identifica, tra le attività commerciali, i locali di intrattenimento e svago e, pertanto, tale attività poteva essere svolta solo in locali con destinazione commerciale.
In questi giorni, un operatore interessato all’apertura di tale attività, ci ha segnalato che la Consulta Tecnica per l’Artigianato - Regione Lombardia, nella seduta del 14.04.2014 (verbale n. 9 punto 3) ha espresso il seguente parere:
“Alla luce degli approfondimenti effettuati, considerata la responsabilità del gestore nella tipologia dell’attività svolta e il tempo che lo stesso destina alla propria attività (come disposto dagli artt. 2 e 3 della legge quadro sull’artigianato n. 443/85), la Consulta ritiene che l’attività di gestione parco giochi e gonfiabili possa essere configurata come artigiana.”
Chiedo cortesemente se, alla luce di questo parere, possiamo consentire l’esercizio di tale attività in capannone con destinazione produttiva, inquadrando l’attività quale artigianato di servizio.
Chiedo inoltre se, comunque, dobbiamo rilasciare all’interessato licenza personale per l’attività di spettacolo viaggiante (attrazioni ricomprese nell’elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), oltre alla licenza di cui all’art. 68 del TULPS e verifica ai sensi dell’art. 80.
Grazie

riferimento id:21144

Data: 2014-08-27 22:04:50

Re:Destinazione d’uso locale destinato a Parco Giochi

Premessa (fonte :
[i]La Consulta, prevista all’articolo 55 comma 10 della legge regionale 18 aprile 2012 - n. 7, svolge funzioni di supporto e di proposta in ordine alle politiche regionali in materia di artigianato. In particolare, prerogative della Consulta sono:
- formulare proposte di indirizzo alle CCIAA, circa le funzioni in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;
- formulare pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;
- formulare pareri in merito ai ricorsi amministrativi contro i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del nucleo di valutazione di cui alla DGR n. IX/4061 del 19/9/2012.[/i]

Non ho trovato il verbale n. 9 del 14/04/2014, ma solo una citazione in un quesito ([url=http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Industria%2FDGLayout&cid=1213647443410&p=1213647443410&pagename=DG_INDWrapper]http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Industria%2FDGLayout&cid=1213647443410&p=1213647443410&pagename=DG_INDWrapper[/url]).

Ciò premesso e ricordando che le circolari non hanno valore di norma, si deve leggere nelle NTA del PGT cosa è ammesso e cosa no nei locali oggetto della richiesta: la generica eventuale appartenenza alla categoria "artigiana" potrebbe infatti non essere sufficiente.


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