Data: 2011-09-20 13:24:01

INSTALLAZIONE CIRCO

Ho ricevuto, su carta semplice, la richiesta di installazione di un circo (acquatico?????).

Qual'è la normativa di riferimento?

Quale documentazione devo richiedere?

Grazie, Michela

riferimento id:2114

Data: 2011-09-21 08:08:13

Re:INSTALLAZIONE CIRCO

RIENTRA NELLA DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

E... recentemente la disciplina è stata modificata, infatti, è stato emanato dal Ministero dell'Interno il decreto 18 maggio 2007 (in G.U. n. 136 del 14/6/2007), che introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività, entrato in vigore 11 dicembre 2007.

Il provvedimento prevede nella sostanza che :
1. ATTRAZIONE NUOVE
- A decorrere dal mese di dicembre 2008 le attrazioni nuove devono essere registrate, prima del loro utilizzo presso le amministrazioni comunali allegando la copia del libretto dell'attività e del manuale d'uso e manutenzione. Esse, prima del loro utilizzo, devono essere visionate dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Il comune ne registra l'esistenza ed assegna un codice da riportare su un'apposita targhetta ed applicare stabilmente sull'attrazione stessa.
- In caso di cessione o distruzione di un'attività esistente l'esercente deve comunicare la circostanza al Comune.
- L'acquisto di attrazioni usate deve avvenire volturando la registrazione dell'attrazione.
- Le attrazioni importate dall'estero dovranno soggiacere alla medesima procedura, integrata dalla presentazione del certificato d'origine, copia della fattura di acquisto, attestazione che l'attrazione abbia già esercitato e nuovo collaudo di professionista italiano.

2. ATTRAZIONI ESISTENTI
- Il parco attrazioni esistente deve ottenere, entro il mese di dicembre 2009 (termine poi prorogato), la registrazione ed il codice identificativo. A tal fine è necessario predisporre gli schemi dell'attrazione e documentazione fotografica, verbale di collaudo di data non anteriore ai sei mesi precedenti, istruzioni di uso e manutenzione dell'attrazione.
- Ogni attrazione è soggetta a collaudo annuale.

La nuova disciplina apre uno scenario di maggiore rigore e va nella direzione di un riconoscimento della professionalità degli esercenti – la possibilità di attestare il corretto montaggio –.
Ai fini del DM 18 maggio 2007 valgono le seguenti definizioni:
Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;
Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, esistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del suddetto decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante dal parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi del progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativi disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti – incidenti verificatisi.
Manuale d'uso e di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relativa al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Attività esistente. Attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.


La materia è complessa e gli adempimenti diversi!!
Ti confermo l’autorizzazioni per pubblico spettacolo con riferimento al locale, la licenza personale quale spettacolo viaggiante oltre che l’adempimento relativo alla
registrazione dell’attrazione, se ancora non effettuato.

Il dm 18.05.2007, quindi, prevede che chiunque intenda svolgere un'attività di spettacolo viaggiante, all'aperto o al chiuso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione annuale del Comune di residenza, ma detta autorizzazione, valida su tutto il territorio nazionale, non costituirà ancora titolo per l'esercizio dell'attività. Sarà infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte di ogni Comune nel quale si intenda svolgere l'attività di spettacolo viaggiante.

Inoltre c'è da dire che alcune attività dello spettacolo viaggiante, per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri e i parchi divertimento, rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre
alle norme di cui al decreto ministeriale 18.05.2007, si applicano anche le norme del decreto ministeriale 19.08.1996, nonché quelle del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS).

IN SINTESI LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E’ LA SEGUENTE:

-artt. 68-69 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS)
-artt. 13, 124, 125 R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento esecuzione TULPS)
-legge n. 337 del 18.03.1968
-art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977
-dm 18 maggio 2007
-circolare ministero dell’interno 01.12.2009 n. 114

riferimento id:2114

Data: 2011-09-27 11:01:47

Re:INSTALLAZIONE CIRCO

Grazie mille, veramente una legislazione tosta ..............

riferimento id:2114
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