leggendo la sentenza del Consiglio di Stato N. 01265 dd. 13/03/2014 in cui è detto
"l’autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essere il risultato di un’attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell’interesse pubblico e di quello del privato, ta[b]nto più ove intervenga dopo un considerevole lasso di tempo[/b] e si sia consolidato l’affidamento del privato"
mi sembra contraddice quanto detto dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 4.6.2013, n. 3056 quando ha affermato che
"l'a[b]rt. 21-nonies L. n. 241/90 non fissa alcun termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela dell'Amministrazione risulti illegittima[/b]"
o sbaglio la lettura?
leggendo la sentenza del Consiglio di Stato N. 01265 dd. 13/03/2014 in cui è detto
"l’autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essere il risultato di un’attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell’interesse pubblico e di quello del privato, ta[b]nto più ove intervenga dopo un considerevole lasso di tempo[/b] e si sia consolidato l’affidamento del privato"
mi sembra contraddice quanto detto dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 4.6.2013, n. 3056 quando ha affermato che
"l'a[b]rt. 21-nonies L. n. 241/90 non fissa alcun termine ultimo oltre il quale l'esercizio dell'attività di autotutela dell'Amministrazione risulti illegittima[/b]"
Premesso che non è infrequente leggere statuizioni contraddittorie fra diverse sentenze, anche dello stesso Consiglio di Stato ed anche della stessa Sezione in questo caso non trovo contraddizione.
In sintesi:
TANTO PIU' tardi si procede ad autotutela tanto più forte deve essere la motivazione.
Se annullo nell'immediatezza NON si è formato un LEGITTIMO AFFIDAMENTO dell'interessato ma dopo mesi o anni l'interessato può aver maturato un affidamento sulla legittimità dell'atto (così anche i terzi).
CASO PRATICO:
Dopo 2 anni non posso annullare un permesso a costruire rispetto al quale sono state realizzate le opere e dichiarata l'agibilità.
Dopo 2 anni POSSO, motivandolo, annullare un permesso a costruire rispetto al quale NON sono iniziati i lavori nè lì'interessato ha ordinato i materiali o compiuto ulteriori attività preliminari.
o sbaglio la lettura?
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