È legittima l'istituzione di un'imposta tributaria comunale verso coloro che effettuano o che hanno commissionato la distribuzione dei volantini pubblicitari (attività regolare) nelle cassette della posta o nei contenitori specifici per la pubblicità??
riferimento id:21136
È legittima l'istituzione di un'imposta tributaria comunale verso coloro che effettuano o che hanno commissionato la distribuzione dei volantini pubblicitari (attività regolare) nelle cassette della posta o nei contenitori specifici per la pubblicità??
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La Costituzione dispone:
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Quindi occorre una LEGGE che preveda l'istituzione del tributo (anche se la relativa disciplina può essere rinviata a regolamenti di attuazione).
In merito al VOLANTINAGGIO occorre distinguere:
1) quello individuale, con consegna a mano alle persone, soggetto all'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.
vedi ad esempio: http://www.comune.bologna.it/tasse/servizi/15:3018/3136/
http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/327
2) quello in CASSETTA che non è soggetto nè ad autorizzazione nè ad imposta.
Vedi: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/quotidiano/2012/230812/sentenza1.pdf
Simone,
non ho ben inteso: quali sono i riferimenti normativi circa la sottoposizione a imposta pubblicitaria del volantinaggio ad personam? Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, mediante adozione regolamento comunale apposito?
In relazione a quello nelle cassette delle poste: posso concludere affermando che
- il volantinaggio potrebbe essere disciplinato da un regolamento in grado di dettare anche delle condizioni (ad esempio non al tergicristallo ma solo nelle cassette per le lettere), sicché in assenza di regolamento comunale è libero?
- in caso di esistenza di regolamento, lo stesso sarebbe legittimo se non intendesse vietare in maniera indiscriminata l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario a domicilio né quella di volantinaggio, dettando prescrizioni volte ad evitare che l’incontrollato deposito di volantini possa potenzialmente trasformarsi in rifiuto e determinare il temuto insudiciamento delle pubbliche vie?
Grazie e ciao
Io credo che la consegna per le strade sul tergicristallo e non in cassetta, sia da considerarsi consegna a mano, anche se trovo davvero ridicola la distinzione fatta in questo senso e soprattutto poco chiara...
riferimento id:21136Fermo quanto detto nella risposta precedente alcuni Comuni hanno regolamentato la materia nel regolamento sui rifiuti e/o con specifica ordinanza sindacale VIETANDO il volantinaggio sui parabrezza.
In questo caso trova applicazione sa sanzione dell'art. 7 bis del TUEL (25-500 euro) o, alcuni ritengono, la sanzione per violazione dell'art. 113 comma 5 del TULPS (Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente) - art. 17 bis del TULPS comma 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.
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Vedi ad esempio: http://www.comune.nociglia.le.it/Allegati/article/215/ordinanza%20volantinaggio%20selvaggio.pdf
Ultima domanda.
Quello individuale, con consegna a mano alle persone, [u][b]è[/b][/u] soggetto all'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, o [u][b]può essere[/b][/u] soggetto a codesta imposta, solo a seguito di adozione apposito regolamento?
Ultima domanda.
Quello individuale, con consegna a mano alle persone, [u][b]è[/b][/u] soggetto all'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, o [u][b]può essere[/b][/u] soggetto a codesta imposta, solo a seguito di adozione apposito regolamento?
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In mancanza di una previsione nel regolamento comunale NON può essere applicata alcuna tariffa. Rimane dubbio (non ho trovato giurisprudenza) se ciò renda vietata l'attività e quindi illegittimo l'esercizio senza autorizzazione.
A mio avviso è questa la soluzione.
I casi quindi sono:
1) regolamento prevede attività e tariffa - normalmente basta pagare la tariffa senza chiedere autorizzazioni
2) regolamento non prevede attività in modo specifico - occorre chiedere autorizzazione ma non si applica tariffa (ma non è pacifico)