CONTRATTO DI RETE - iscrizione al registro delle imprese - DECRETO
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 aprile 2014, n. 122
Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la
trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.
(14G00134)
(GU n.196 del 25-8-2014)
Vigente al: 9-9-2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario»;
Visto, in particolare, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45, commi
1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e dall'articolo 36, commi 4 e
4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del
quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, e' tipizzato il modello standard per la
trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro
delle imprese;
Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», a norma del quale la tenuta e la gestione
del registro delle imprese deve avvenire secondo tecniche
informatiche;
Considerato che InfoCamere S.C.p.A., societa' consortile
interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro
Unioni, ha il compito di assicurare la gestione informatica del
registro delle imprese, al fine di garantire uniformita' informativa,
completezza ed organicita' dei dati trattati su tutto il territorio
nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 23 gennaio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto
di rete al registro delle imprese
1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33 e' redatto in conformita' al modello standard
riportato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 e' compilato e presentato al
registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa
disponibile nell'apposita area web dedicata del sito
«www.registroimprese.it» ed e' sottoscritto con firma digitale.
Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e
trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura
informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del
modello.
3. In alternativa rispetto alle modalita' previste dal comma 2, il
modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto
informatico, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma
4.
4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono
approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e
pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonche' sul sito
«www.registroimprese.it».
Art. 2
Pubblicita'
1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui
siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della giustizia, nonche' sul sito «www.registroimprese.it».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne - succ. n. 2325
Allegato A
(art. 1 comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
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