Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3119, del 16 giugno 2014
Urbanistica.Jus aedificandi.
L’art. 9 del dpr n. 380/2001, disciplinando l’utilizzo delle aree per le quali non risulta intervenuta l’approvazione di uno strumento attuativo, si limita a trarne una restrizione consequenziale sul tipo di interventi realizzabili in assenza del medesimo, ma non smentisce il principio emergente della non subordinabilità dello “ius aedificandi” a future scelte urbanistiche di dettaglio e completamento pianificatorio. Questo orientamento resta ancora valido, quale principio generale a tutela dello “ius aedificandi”, ma nella sua effettiva e limitata portata di non consentire che l’assenza dello strumento attuativo possa prolungarsi “sine die”; ma tale portata non può certamente essere estesa sino a configurare un dovere per l’amministrazione, nelle more della pianificazione attuativa, di rilasciare il permesso di costruzione in zone sostanzialmente carenti delle opere in questione. La giurisprudenza ha da tempo affermato che non è sufficiente un qualunque stadio di urbanizzazione, anche di fatto, per eludere l’obbligo della previa redazione dello strumento attuativo. Per contro, nella predetta situazione, l’ordinamento (che peraltro offre rimedi sollecitatori delle potestà pianificatorie) pone a carico del soggetto che chiede il permesso l’onere di documentare l’esistenza di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria o, può aggiungersi, di indicare ed accollarsi, ma sempre nelle forme di legge, il compimento di quelle opere risultanti carenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10604-urbanisticajus-aedificandi.html